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REGOLAMENTO (CE) N. 459/96 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 2921/95 recante modalità di applicazione delle compensazioni previste in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2990/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli sino al 1° luglio 19961, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2990/95 ha dato facoltà agli Stati membri di concedere un aiuto agli agricoltori per compensare una riduzione del tasso di conversione agricolo per talune monete; che le condizioni di concessione di tale aiuto sono uguali a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio2, le cui modalità di applicazione sono state adottate con il regolamento (CE) n. 2921/95 della Commissione3; che appare opportuno adattare il regolamento (CE) n. 2921/95 in modo da renderlo applicabile a condizioni analoghe per gli aiuti concessi nel quadro del regolamento (CE) n. 2990/95 per la Svezia e per la Finlandia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 2921/95 è modificato come segue:

1.

All'articolo 1, i termini «previsto dal regolamento (CE) n. 1527/95» sono sostituiti dai termini «previsto dal regolamento (CE) n. 1527/95 e dal regolamento (CE) n. 2990/95 del Consiglio (*)...

2.

All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli importi espressi in ecu, fissati all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1527/95 o del regolamento (CE) n. 2990/95, sono convertiti in moneta nazionale con il tasso di conversione agricolo in vigore immediatamente prima della prima riduzione del tasso in virtù di uno di questi regolamenti.»

3. All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario deve essere vincolato alla dimensione dell'azienda con riferimento ad un periodo precedente:

— il 1° luglio 1995, per gli aiuti da erogare nel quadro del regolamento (CE) n. 1527/95,

— il 1° gennaio 1996, per gli aiuti da erogare nel quadro del regolamento (CE) n. 2990/95».

4. All'articolo 4, secondo comma, i termini «del regolamento (CE) n. 1527/95» sono sostituiti dai termini «del regolamento (CE) n. 1527/95 e del regolamento (CE) n. 2990/95».

5.

All'articolo 5, paragrafo 1, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una domanda di autorizzazione di concedere aiuti entro il 30 giugno 1996 per quanto riguarda l'aiuto compensativo di cui al regolamento (CE) n. 1527/95 ed entro il 31 dicembre 1996 per quanto riguarda l'aiuto compensativo di cui al regolamento (CE) n. 2990/95.»

6. All'articolo 5, paragrafo 3, i termini «e con il regolamento (CE) n. 1527/95» sono sostituiti dai termini «e, secondo i casi, con il regolamento (CE) n. 1527/95 o con il regolamento (CE) n. 2990/95».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione