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REGOLAMENTO (CE) N. 515/96 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1996 che abroga il regolamento (CE) n. 2674/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

A. Procedimento precedente1 Con il regolamento (CE) n. 2674/943 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese, in seguito ad una denuncia presentata dalla Orphahell BV, l'unico fabbricante comunitario del prodotto in questione.

B. Divieto relativo al prodotto in questione, abrogazione delle misure in vigore2 Con il regolamento (CE) n. 1442/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale4, è stato proibito l'uso del prodotto in questione nei mangimi in tutto il territorio della Comunità.

Il denunziante ha in seguito informato la Commissione della sua decisione di sospendere la produzione di furazolidone. Di conseguenza non è più giustificato mantenere in vigore il regolamento (CE) n. 2674/94, visto che la produzione comunitaria di furazolidone è stata sospesa e la vendita e l'importazione del prodotto sono vietate.

C. Abrogazione dei dazi antidumping4 Alla luce di quanto precede, dovrebbe essere abrogato il dazio antidumping in vigore sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese e quindi il procedimento è considerato concluso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1996. Per il Consiglio Il Presidente S. AGNELLI