REGOLAMENTO (CE) N. 539/96 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1996 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1134/91, (CEE) n. 4088/87 e (CE) n. 1981/94 per quanto riguarda il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che i prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza beneficiano di un regime preferenziale per l'accesso al mercato della Comunità, a norma del regolamento (CEE) n. 1134/911;
considerando che tale regime prevede il libero accesso al mercato della Comunità per i prodotti industriali ed un trattamento preferenziale per determinati prodotti agricoli;
considerando che, per sostenere il processo di pace nel Medio Oriente, è necessario aumentare l'aiuto comunitario mediante nuove misure a favore delle esportazioni dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza e, pertanto, estendere il trattamento preferenziale ai fiori recisi; che occorre modificare di conseguenza il suddetto regolamento;
considerando che, per evitare disparità di trattamento, occorre assoggettare questo vantaggio tariffario alle stesse condizioni in materia di prezzi stabilite nel quadro del regime preferenziale applicato ai fiori recisi originari di alcuni paesi mediterranei, in base al regolamento (CEE) n. 4088/872;
considerando che, per consentire un'applicazione immediata del contingente tariffario relativo ai fiori, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1981/943, per quanto riguarda i contingenti tariffari dei prodotti in questione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1134/91 è modificato come segue:
1.
All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Per i fiori recisi di cui al codice NC 0603 10, i dazi doganali all'importazione sono aboliti entro i limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 1 500 tonnellate.»
2.
L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
Le norme di origine da applicare sono quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (*).
(*) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95 della Commissione (GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8).»
Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 4088/87 è modificato come segue:
1.
Il titolo è sostituito dal testo seguente:
«Regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza».
2. All'articolo 1, i termini «originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco» sono sostituiti da «originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza».
3.
All'articolo 2, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
«Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, alla Cisgiordania e alla Striscia di Gaza.»
Art. 3
Il regolamento (CE) n. 1981/94 è così modificato:
1. All'articolo 3, primo comma, dopo i termini «e del Marocco» è aggiunta l'indicazione «, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza».
2.
All'allegato X:
— il titolo va letto come segue:
— la tabella è completata come segue:
«CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA»
>SPAZIO PER TABELLA>
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1996. Per il Consiglio Il Presidente S. AGNELLI