REGOLAMENTO (CE) N. 582/96 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1996 che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la centocinquantaseiesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione2, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,
considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/964, è stata indetta una gara dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 16/966;
considerando che, secondo l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che, secondo l'articolo 14 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato della quantità prevista al paragrafo 1;
considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la centocinquantaseiesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale della macellazione e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo d'acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento per la categoria C;
considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Alla centocinquantaseiesima gara parziale indetta dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89, negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, per la categoria C:
— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 245 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3;
— la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 140 t.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1996.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione