REGOLAMENTO (CE) N. 723/96 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 2009/95 recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte d'intervento, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan, prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/962, in particolare l'articolo 4,
considerando che il regolamento (CE) n. 686/96 ha incluso il Turkmenistan tra i paesi beneficiari delle forniture gratuite; che è necessario che si applichino a tale paese le stesse modalità di applicazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione3 è sostituito dal testo seguente:
Per l'esecuzione della fornitura gratuita di prodotti agricoli detenuti nelle scorte d'intervento o di prodotti appartenenti allo sesso gruppo di merci, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan, al Tagikistan ed al Turkmenistan a norma del regolamento (CE) n. 1975/95, si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatte salve le disposizioni complementari eventualmente adottate per forniture particolari.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione