REGOLAMENTO (CE) N. 635/96 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 1996 recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1552/952, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, i quantitativi globali garantiti per l'Austria e la Finlandia possono essere aumentati a titolo di compensazione per i produttori soggetti all'applicazione del prelievo supplementare latte, entro un massimale di 180 000 tonnellate per l'Austria e 200 000 tonnellate per la Finlandia; che a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione3, modificato dal regolamento (CE) n. 1390/954, l'Austria e la Finlandia hanno comunicato i quantitativi suddetti per la campagna 1995/96; che è quindi opportuno aumentare i quantitativi globali garantiti, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione6;
considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, a richiesta del produttore, debitamente giustificata, per tener conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette; che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore;
considerando che tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92; che, qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dall'articolo 3 succitato sono adattati in conformità, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68;
considerando che a norma dell'articolo 8, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione7, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/968, il Belgio, la Danimarca, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92; che è opportuno pertanto adattare in conformità i quantitativi globali di tali Stati membri, fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92;
considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92 la tabella è sostituita dalla seguente:
>SPAZIO PER TABELLA>
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1996.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione