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REGOLAMENTO (CE) N. 669/96 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1996 che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centocinquantasettesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione2, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/964, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 613/966;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centocinquantasettesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che, poiché in Spagna sono stati acquistati all'intervento quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per la centocinquantasettesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

  1. a) per la categoria A,

    — il prezzo massimo di acquisto è fissato a 278 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;

    — la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è di 7 563 tonnellate;

    — la quantità massima di quarti anteriori è fissata a 102 tonnellate; il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo delle carcasse, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto;

  2. b) per la categoria C,

    — il prezzo massimo di acquisto è fissato a 272,30 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;

    — la quantità massima accettata è di 1 565 tonnellate.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione