REGOLAMENTO (CE) N. 921/96 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 2178/95, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti e massimali, e il regolamento (CE) n. 1798/94, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria e che fissa le modalità di adattamento di questi contingenti (1994/1997)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, nell'ambito degli accordi preferenziali esistenti tra la Comunità europea, da un lato, e la Polonia, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro (in appresso denominati «paesi terzi»), è previsto che alcuni prodotti originari dei paesi in questione possano beneficiare, all'importazione nella Comunità nel quadro di contingenti o di massimali tariffari, di dazi doganali ridotti o nulli;
considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è opportuno adattare tali concessioni tenendo conto in particolare dei regimi di scambi di prodotti della pesca e tessili che esistevano tra l'Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e la Polonia, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro;
considerando che, a tal fine, sono in corso colloqui esplorativi con detti paesi al fine di concludere protocolli aggiuntivi agli accordi summenzionati;
considerando tuttavia che, a causa dei tempi troppo stretti, i protocolli aggiuntivi non sono potuti entrare in vigore il 1° gennaio 1995;
considerando che, conformemente agli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per rimediare a tale situazione; che tali misure devono concretarsi in contingenti e massimali tariffari comunitari autonomi che riprendano le concessioni tariffarie preferenziali convenzionali applicate dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia;
considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1275/951, il Consiglio ha introdotto alcune procedure d'applicazione dell'accordo sulla liberalizzazione degli scambi e sull'istituzione di misure di accompagnamento tra la comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Estonia, dall'altro; che è pertanto opportuno, in applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 di detto accordo, aprire contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli come previsto dall'allegato V del citato accordo;
considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2125/952 la Commissione ha aperto contingenti tariffari per le conserve di funghi di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 in applicazione degli adattamenti e delle misure transitorie per attuare nel settore agricolo gli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round previsti dal regolamento (CE) n. 3290/943; che, a tal fine, è opportuno eliminare i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.6115 e 09.6239 (funghi di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30) aperti con il regolamento (CE) n. 1798/944 in applicazione delle preferenze previste dagli accordi europei con la Bulgaria e la Romania;
considerando che i secondi protocolli aggiuntivi agli accordi europei tra la Comunità europea, da un lato, e la Bulgaria e la Romania, dall'altro, prevedono che l'apertura dei contingenti tariffari a dazio ridotto, previsti dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1798/94 per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, sia anticipata al periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;
considerando che con regolamento (CE) n. 2179/955 il Consiglio ha previsto da adattare in via autonoma e transitoria talune concessioni agricole previste dagli accordi europei; che dette concessioni debbono poter essere estese ai prodotti di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1798/94;
considerando che occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 2178/956 e (CE) n. 1798/94 con effetto a partire dal 1° gennaio 1995,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2178/95 è modificato come segue:
1. all'articolo 1 le parole «allegati I, II, III e IV» sono sostituite dalle parole «allegato da I a VIII»;
2. l'allegato IV è sostituito dal testo che figura all'allegato I del presente regolamento;
3. gli allegati V, VI, VII e VIII, che figurano all'allegato II del presente regolamento sono aggiunti.
Art. 2
Il regolamento (CE) n. 1798/94 è modificato come segue:
1.
l'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:
Le merci originarie della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria, elencate negli allegati I, II, III e IV del presente regolamento, beneficiano delle preferenze tariffarie nel quadro di contingenti tariffari comunitari secondo le disposizioni contenute nei suddetti allegati, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2179/95.»;
2. negli allegati II e III i contingenti corrispondenti ai numeri d'ordine 09.6115 e 09.6239 sono eliminati;
3. nell'allegato II i riferimenti alla Bulgaria e alla Romania sono eliminati;
4. nell'allegato III le parole «1996 al 30 giugno 1997» sono sostituite dalle parole «1995 al 30 giugno 1996»;
5. l'allegato IV che figura all'allegato III del presente regolamento è aggiunto.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1996. Per il Consiglio Il Presidente S. AGNELLI