REGOLAMENTO (CE) N. 899/96 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1996 che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 612/96
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi1, modificato dal regolamento (CE) n. 138/962, in particolare gli articoli 9 e 13,
visto il regolamento (CE) n. 612/96 della Commissione, del 3 aprile 1996, che ridistribuisce i quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese3, in particolare l'articolo 6,
considerando che il regolamento (CE) n. 612/96 ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti riservata agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili; che gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza di importazione alle autorità nazionali competenti tra il 5 e il 26 aprile 1996 alle ore 15.00, ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 612/96;
considerando che la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 612/96, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza di importazione ricevute, nonché al volume globale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni del periodo di riferimento (1992 e 1994);
considerando che, in base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative ai contingenti quantitativi ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 612/96, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali;
considerando che il regolamento (CE) n. 752/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da taluni paesi terzi4, ha abrogato i contingenti quantitativi applicabili ai guanti dei codici SA/NC 4203 29 91 e 4203 29 99 e alle autoradio dei codici SA/NC 8527 21 e 8527 29; che, pertanto, non è più opportuno procedere all'attribuzione relativa a questi prodotti;
considerando che il regolamento (CE) n. 752/96 ha inoltre riunito in un solo contingente i tre contingenti relativi ai giocattoli rispettivamente dei codici SA/NC 9503 41, 9503 49 e 9503 90; che, per motivi di semplificazione amministrativa e a titolo transitorio, è comunque opportuno determinare separatamente e per ciascuna delle tre categorie di giocattoli i criteri quantitativi uniformi in conformità dei quali possono essere soddisfatte le domande di licenza; che qualsiasi licenza rilasciata per una di queste tre categorie di giocattoli può essere utilizzata anche per le altre categorie;
considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali supera la parte dei contingenti loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate in media da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato I;
considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento, il volume globale delle domande presentate dagli altri importatori supera la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 612/96, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato II;
considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti di cui all'allegato III del presente regolamento, il totale delle domande presentate dagli altri importatori è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che tali domande devono quindi essere integralmente soddisfatte, entro l'importo massimo che può essere richiesto da ogni importatore in conformità del regolamento (CE) n. 612/96,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato I per ciascun contingente, alla media delle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso degli anni 1992 e 1994.
Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, il quantitativo e il valore attribuiti sono limitati a quelli richiesti.
Art. 2
Per i prodotti menzionati nell'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato II per ciascun contingente, all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 612/96.
Art. 3
Per i prodotti che figurano nell'allegato III del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte integralmente dalle competenti autorità nazionali entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 612/96.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente