REGOLAMENTO (CE) N. 1107/96 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari1, in particolare l'articolo 17,
considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tale regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o sancite dall'uso, desiderino far registrare;
considerando che dall'esame della conformità di tali denominazioni con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 è emerso che alcune di esse sono conformi a dette disposizioni e meritano di essere registrate e pertanto protette a livello comunitario quali indicazioni geografiche o denominazioni di origine;
considerando che non vengono registrate le denominazioni generiche;
considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non si applica alla procedura di cui all'articolo 17;
considerando che in virtù dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92 una denominazione di origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto;
considerando che qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica il cui nome sia già registrato sotto un marchio venga protetta per iniziativa di un unico produttore, conformemente ai criteri di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione2 tale produttore non potrà impedire di utilizzare la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta ad altri produttori stabiliti nella zona delimitata la cui produzione sia conforme al disciplinare registrato;
considerando che nei casi in cui possa insorgere una coesistenza tra un marchio e una denominazione di origine o un'indicazione geografica protette, l'uso del marchio corrispondente ad una delle situazioni indicate all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92 può proseguire, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2 dello stesso regolamento;
considerando che alcuni Stati membri hanno fatto presente che per talune parti delle denominazioni la protezione non era richiesta e che è opportuno tenerne conto;
considerando che la registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette non esime dall'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti relative ai prodotti agricoli e alimentari;
considerando che il comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente; che in virtù dello stesso articolo, in assenza di parere di detto comitato, la Commissione ha presentato una proposta al Consiglio, sulla quale tale istituzione doveva deliberare a maggioranza qualificata entro tre mesi; che, poiché il Consiglio non ha deliberato entro tale termine, la Commissione adotta le misure proposte,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le denominazioni figuranti nell'allegato sono registrate quali indicazioni geografiche protette (IGP) o denominazioni di origine protette (DOP) a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Le denominazioni non figuranti nell'allegato, che siano state comunicate a norma dell'articolo 17, restano protette a livello nazionale fino a quando sarà adottata una decisione in merito.
Le denominazioni «Budějovické pivo», «Českobudějovické pivo» e «Budějovický měšťanský var» sono registrate quali indicazioni geografiche protette (IGP) e figurano nell'allegato conformemente alle specifiche comunicate alla Commissione. Ciò lascia impregiudicati qualsiasi marchio di fabbrica o altri diritti relativi alla birra esistenti nell'Unione europea alla data di adesione.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione