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REGOLAMENTO (CE) N. 1107/96 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari1, in particolare l'articolo 17,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tale regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o sancite dall'uso, desiderino far registrare;

considerando che dall'esame della conformità di tali denominazioni con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 è emerso che alcune di esse sono conformi a dette disposizioni e meritano di essere registrate e pertanto protette a livello comunitario quali indicazioni geografiche o denominazioni di origine;

considerando che non vengono registrate le denominazioni generiche;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non si applica alla procedura di cui all'articolo 17;

considerando che in virtù dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92 una denominazione di origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto;

considerando che qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica il cui nome sia già registrato sotto un marchio venga protetta per iniziativa di un unico produttore, conformemente ai criteri di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione2 tale produttore non potrà impedire di utilizzare la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta ad altri produttori stabiliti nella zona delimitata la cui produzione sia conforme al disciplinare registrato;

considerando che nei casi in cui possa insorgere una coesistenza tra un marchio e una denominazione di origine o un'indicazione geografica protette, l'uso del marchio corrispondente ad una delle situazioni indicate all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92 può proseguire, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2 dello stesso regolamento;

considerando che alcuni Stati membri hanno fatto presente che per talune parti delle denominazioni la protezione non era richiesta e che è opportuno tenerne conto;

considerando che la registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette non esime dall'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti relative ai prodotti agricoli e alimentari;

considerando che il comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente; che in virtù dello stesso articolo, in assenza di parere di detto comitato, la Commissione ha presentato una proposta al Consiglio, sulla quale tale istituzione doveva deliberare a maggioranza qualificata entro tre mesi; che, poiché il Consiglio non ha deliberato entro tale termine, la Commissione adotta le misure proposte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le denominazioni figuranti nell'allegato sono registrate quali indicazioni geografiche protette (IGP) o denominazioni di origine protette (DOP) a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Le denominazioni non figuranti nell'allegato, che siano state comunicate a norma dell'articolo 17, restano protette a livello nazionale fino a quando sarà adottata una decisione in merito.

Le denominazioni «Budějovické pivo», «Českobudějovické pivo» e «Budějovický měšťanský var» sono registrate quali indicazioni geografiche protette (IGP) e figurano nell'allegato conformemente alle specifiche comunicate alla Commissione. Ciò lascia impregiudicati qualsiasi marchio di fabbrica o altri diritti relativi alla birra esistenti nell'Unione europea alla data di adesione.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione