REGOLAMENTO (CE) N. 1138/96 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1996 che determina, per la campagna 1996, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del primo acconto del premio nonché l'ammontare di un acconto dell'aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in alcune zone svantaggiate della Comunità
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/952, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione4, in particolare l'articolo 13,
considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine5, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/866;
considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato;
considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene, applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma del medesimo articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carne d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1996, data l'assenza di statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio; che l'articolo 5, paragrafo 3 fissa altresì l'importo del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della specie caprina all'80 del premio per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli pesanti;
considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato al 7 % all'articolo 8, paragrafo 4 dello stesso regolamento;
considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione7, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2946/958, l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 ECU;
considerando che per certe monete il tasso di conversione agricolo è stato congelato fino al 1° gennaio 1999 con il regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio9;
considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1323/9010, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96 della Commissione11, il Consiglio ha istituito un aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in talune zone svantaggiate della Comunità; che, secondo le norme ivi previste, l'aiuto è subordinato alle stesse condizioni stabilite per il premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine; che, data l'attuale incertezza che si registra sul mercato di alcuni Stati membri, per la campagna 1996 occorre autorizzare gli Stati membri a versare fin d'ora un importo pari al 90 % di questo aiuto;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla produzione agricola nelle isole Canarie; che tali misure comprendono la concessione di un premio integrativo a favore dei produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che tali condizioni autorizzano la Spagna a versare un acconto sul suddetto premio integrativo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 1996, si stima la differenza seguente: 143,785 ECU/100 kg.
Art. 2
1. L'importo del premio pagabile per pecora è il seguente:
— produttori di agnelli pesanti: 23,006 ECU,
— produttori di agnelli leggeri: 18,405 ECU.
2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il primo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue:
— produttori di agnelli pesanti: 6,902 ECU/pecora,
— produttori di agnelli leggeri: 5,522 ECU/pecora.
Art. 3
1. L'importo del premio pagabile per capra nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente: 18,405 ECU.
2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il primo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come segue: 5,522 ECU pagabili per capra.
Art. 4
Un acconto sull'aiuto specifico a favore dei produttori di carni ovine e caprine, stabiliti nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio12, che gli Stati membri sono autorizzati a versare, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90, è fissato come segue:
— 5,977 ECU per pecora, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 dello stesso regolamento;
— 4,130 ECU per pecora, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento;
— 4,130 ECU per capra, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento.
Art. 5
In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il primo acconto sul premio integrativo per la campagna 1996 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle isole Canarie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio13 è fissato come segue:
— 3,227 ECU per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento da ultimo citato;
— 3,227 ECU per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento da ultimo citato.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione