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REGOLAMENTO (CE) N. 1408/96 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1996 relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1995

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati1, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/902, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1707/85 della Commissione, del 21 giugno 1985, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di fichi secchi non trasformati destinati alla fabbricazione dell'alcole3, in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori4, modificato dal regolamento (CE) n. 1363/955, i prodotti destinati ad usi specifici sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/85 stabilisce che i fichi secchi non trasformati possono essere venduti alle industrie della distillazione ad un prezzo fissato in anticipo;

considerando che l'organismo ammassatore greco detiene circa 400 t di fichi secchi non trasformati del raccolto 1995; che tali prodotti devono essere offerti all'industria per la distillazione;

considerando che il prezzo di vendita dovrebbe essere fissato in modo da evitare perturbazioni del mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcooliche;

considerando che l'importo della garanzia di trasformazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo normale del mercato per i fichi secchi e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

1. Le domande di acquisto devono essere presentate all'organismo ammassatore greco Sykiki, presso la sede centrale dell'IDAGEP, Odos Acharnon 241, Atene, Grecia, per prodotti detenuti dal suddetto organismo.

2. Informazioni per quanto concerne le quantità ed i luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati sono fornite dall'organismo ammassatore greco Sykiki, Odos Kritis 13, Kalamata, Grecia.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione