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REGOLAMENTO (CE) N. 1452/96 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 che istituisce un premio supplementare a favore degli allevatori di ovini stabiliti nelle zone non svantaggiate dell'Irlanda e del Regno Unito relativo all'Irlanda del Nord

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine2, prevede la concessione di un premio nella misura necessaria a compensare le perdite di reddito dei produttori di carni ovine nella Comunità; che la perdita di reddito è calcolata in base alla differenza esistente tra il prezzo medio di mercato della Comunità e il prezzo di base;

considerando che in Irlanda e nell'Irlanda del Nord i prezzi e i costi di produzione a tarda primavera sono generalmente piuttosto elevati; che, nella tarda primavera del 1995, a causa di una configurazione anormale dell'offerta, i prezzi sono stati ciononostante eccessivamente bassi e hanno determinato una grave flessione dei ricavi dei produttori; che la maggior parte di tali produttori sono stabiliti fuori delle zone svantaggiate;

considerando che il premio per pecora è insufficiente a compensare la perdita subita da tali produttori;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3013/89 non consente di ovviare a questa situazione gravosa ed eccezionale; che è opportuno, pertanto, istituire un premio supplementare destinato esclusivamente ai produttori vittima di tale situazione, stabiliti nelle regioni indicate e limitatamente alla campagna di commercializzazione 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 1995, è concesso un premio supplementare di 6,5 ECU per pecora ai produttori dell'Irlanda e del Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, stabiliti in regioni diverse da quelle definite dall'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE (3).

Il premio supplementare è concesso alle condizioni stabilite per la concessione del premio ai produttori di carni ovine e caprine per la campagna 1995.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996. Per il Consiglio Il Presidente I. YATES (1) Parere reso il 19 luglio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1).