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REGOLAMENTO (CE) N. 1461/96 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1996 relativo ai contingenti tariffari aperti all'importazione di talune merci originarie della Polonia, della Romania, della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che i contingenti tariffari applicabili all'importazione di talune merci originarie della Polonia, della Romania, della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia, ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 che beneficiano di riduzioni dell'elemento agricolo, sono stati aperti dal regolamento (CE) n. 478/96 della Commissione2, che modifica il regolamento (CE) n. 3238/943;

considerando che il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione (4) stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93; che questo regolamento sostituisce e abroga il regolamento (CE) n. 3238/94, nonché il regolamento (CE) n. 1294/94 della Commissione5, ma non apre i contingenti tariffari;

considerando che occorre quindi mantenere, con un atto distinto, i contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 478/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 le merci originarie della Polonia, della Romania, della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia che figurano agli allegati I, II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 478/96 sono soggette ad elementi agricoli ridotti nei limiti dei contingenti annui e alle condizioni stabilite in detti allegati.

Art. 2

Le importazioni di merci del codice NC 1901 90 91 che beneficiano di una riduzione dell'elemento agricolo devono essere imputate rispettivamente ai numeri d'ordine:

— 09.5467 per quanto concerne la Bulgaria,

— 09.5227 per quanto concerne l'Ungheria,

— 09.5417 per quanto concerne la Repubblica ceca,

— 09.5417 per quanto concerne la Slovacchia.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1996. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (4) Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.