REGOLAMENTO (CE) N. 1788/96 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1996 che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosessantasettesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1680/96
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1588/962, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/964, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1744/966;
considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;
considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centosessantasettesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;
considerando che, in seguito all'acquisto all'intervento di quarti anteriori e di carcasse o mezzene di animali magri di meno di 10 mesi di età, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;
considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e dell'articolo 1, paragrafo 1 bis, ultimo trattino del regolamento (CE) n. 1318/96 della Commissione7, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1751/968;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per la centosessantasettesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:
a) per la categoria A:
— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 261 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
— il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
— la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 13 486 tonnellate,
— alle quantità offerte ad un prezzo superiore o uguale a 229 ECU si applica un coefficiente pari al 45 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;
b) per la categoria C:
— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 261 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
— il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
— la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 12 006 tonnellate,
— alle quantità offerte ad un prezzo superiore o uguale a 229 ECU si applica un coefficiente pari al 45 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;
c) per le carcasse o mezzene di animali magri di meno di 10 mesi di età:
— i prezzi aggiudicati sono derivati dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 1,23,
— la quantità massima accettata è fissata a 1 559 tonnellate.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1996.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione