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REGOLAMENTO (CE) N. 1832/96 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1996 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione2, in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/954, ha fissato le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che i pomodori, i limoni, le arance, le mele, le pesche e le pesche noci delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/956, sono utilizzati per convertire l'importo espresso in moneta dei paesi terzi e sono alla base della determinazione dei tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione7, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/968;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, è opportuno consentire che le risorse disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; che per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

I tassi delle restituzioni all'esportazione e i quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione nel settore degli ortofrutticoli sono fissati, per quanto concerne i titoli con fissazione anticipata della restituzione, nell'allegato I del presente regolamento.

Nel caso delle esportazioni senza fissazione anticipata della restituzione, i tassi e i quantitativi indicativi sono fissati nell'allegato II del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione9, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione menzionati al paragrafo 1.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione