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REGOLAMENTO (CE) N. 1833/96 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1318/96 che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 per quanto riguarda il pubblico intervento

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/962, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio riguardo alle misure generali e alle misure speciali di intervento nel settore delle carni bovine3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/964, ha fissato, all'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, che serve per definire il prezzo massimo di acquisto; che, tenendo conto dell'attuale situazione critica nel settore delle carni bovine, è opportuno adattare l'importo in vigore della suddetta maggiorazione per tener conto in particolare dei maggiori costi e dei minori introiti che si registrano nel settore; che, di conseguenza, è necessario maggiorare fin d'ora tale importo di 3 ECU per la seconda gara del mese di settembre 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Nel regolamento (CE) n. 1318/96 della Commissione5 è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 13 ECU/100 kg, peso carcassa.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica alla seconda gara del mese di settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione