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REGOLAMENTO (CE) N. 2000/96 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 1996 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° luglio al 30 settembre 1995

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura1, nella versione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/942, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo di vendita medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato, si collocano contemporaneamente ad un livello inferiore al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che, dall'analisi della situazione sul mercato comunitario relativamente al patudo e al listao per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1995, sia il prezzo di vendita medio trimestrale di mercato che il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 3138/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che stabilisce, per la campagna di pesca 1995, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 16043;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 3 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria di trasformazione stabilita nel territorio doganale della Comunità, sono superiori per il listao a quelli venduti e consegnati durante il medesimo trimestre delle tre ultime campagne di pesca; che tali quantitativi oltrepassano i limiti fissati dall'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3759/92 e che occorre quindi limitare, per questo prodotto, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità;

considerando che per l'applicazione delle aliquote relative all'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3759/92, occorre ripartire i quantitativi ammissibili per aliquota tra le organizzazioni di produttori interessate, in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1992 al 1994;

considerando che è opportuno decidere, per i prodotti di cui trattasi, la concessione dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1995;

considerando che è opportuno precisare il fatto generatore del diritto all'indennità e la relativa data esatta da utilizzare per il calcolo dei pagamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1995, per i prodotti di seguito indicati:

>SPAZIO PER TABELLA>

Art. 2

1.

Il volume globale per ciascuna specie dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate secondo quanto indicato in allegato.

Art. 3

Le operazioni da prendere in considerazione per determinare il diritto all'indennità sono le vendite fatturate durante il trimestre di cui trattasi, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2210/934.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1996. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione