REGOLAMENTO (CE) N. 2018/96 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 1996 recante modalità di applicazione in ordine all'importazione di un contingente di 200 000 tonnellate di frumento tenero di qualità e di 100 000 tonnellate di frumento duro di qualità
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui1, modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione2, in particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CE) n. 1854/94 della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce le disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio riguardo ai titoli di importazione del frumento di qualità3, modificato dal regolamento (CE) n. 2547/944, ha stabilito le disposizioni particolari relative alle importazioni nel quadro del contingente indetto dal citato regolamento (CE) n. 774/94;
considerando che, tenendo conto della situazione del mercato comunitario del frumento, è opportuno stabilire un termine per la presentazione di domande di titoli di importazioni nel quadro del contingente in esame; che a tal fine occorre, tra l'altro, stabilire disposizioni particolari in merito alla qualità tipo di riferimento del frumento duro e del frumento tenero da importare e quelle relative ai controlli da effettuare sulle merci importate; che, per evitare operazioni a scopo speculativo, occorre vietare gli annullamenti dei titoli di importazione;
considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Il periodo per la presentazione di domande di titoli di importazione di frumento duro di qualità di cui al codice NC 1001 10 00 e di frumento tenero di qualità di cui al codice NC 1001 90 99, che beneficiano dell'esenzione totale dal dazio doganale all'importazione, inizia il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e scade alla fine del terzo giorno successivo al giorno in cui ha avuto inizio.
Qualora il quantitativo totale richiesto entro il termine di presentazione delle domande indicato al primo comma sia inferiore, per uno dei due prodotti, a quello indicato al paragrafo 2, è indetto un secondo termine per la presentazione delle domande di titoli d'importazione per tale prodotto a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del termine di cui al primo comma. Questo secondo termine scade alla fine del terzo giorno successivo al giorno in cui ha avuto inizio.
2. In forza del presente regolamento possono essere importati quantitativi complessivi pari a 100 000 tonnellate di frumento duro e a 200 000 tonnellate di frumento tenero. La qualità del frumento importato deve corrispondere ai requisiti minimi indicati in allegato.
3. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1854/94.
Art. 2
1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1854/94, la cauzione di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino dello stesso regolamento è svincolata su presentazione della prova che l'importazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni quantitative e qualitative previste. A tal fine, l'organismo competente dello Stato membro di importazione effettua un controllo sulla merce da importare.
2. La prova di cui al paragrafo 1 è rilasciata dall'organismo incaricato del controllo nello Stato membro di importazione.
3. Per la verifica della qualità conforme del prodotto importato, l'autorità doganale dello Stato membro di importazione preleva separatamente, e conserva per almeno sei mesi per conto della Commissione, campioni rappresentativi all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità.
4. Le spese dei controlli e il costo dei campioni sono a carico del titolare del titolo di importazione.
5. I metodi di riferimento per il controllo di cui al paragrafo 1 per la determinazione della qualità del frumento duro e del frumento tenero sono quelli illustrati nel regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione5.
Art. 3
1. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1854/94, la validità dei titoli rilasciati nel quadro del presente regolamento è limitata a sette giorni.
2. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1854/94 il concorrente non può in nessun caso ritirare la domanda di titolo.
3. In deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1854/94, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino è svincolata su presentazione della prova che il frumento è stato messo in libera pratica nel termine di sette giorni a decorrere dalla data del rilascio del titolo di importazione e della prova della conformità della qualità importata.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione