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REGOLAMENTO (CE) N. 2120/96 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 1996 relativo alla concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Finlandia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/962, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/934, stabilisce le modalità di applicazione in particolare per i casi di fissazione forfettaria anticipata dell'aliquota dell'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/966, stabilisce in particolare i quantitativi minimi per contratto;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è possibile decidere la concessione di un aiuto all'ammasso privato; che tale articolo prevede che tale misura sia adottata alla luce della situazione di ciascuna zona di quotazione; che, tenendo presente la situazione del mercato particolarmente critica in Finlandia, si ritiene opportuno avviare l'ammasso privato in tale paese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, dal 4 al 22 novembre 1996 possono essere presentate in Finlandia domande di aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnelli, limitatamente ad una quantità di 150 tonnellate. Non saranno accettate le domande presentate il giorno in cui il quantitativo complessivo richiesto supera 150 tonnellate o il giorno successivo. I quantitativi figuranti nelle domande presentate il giorno del superamento del limite quantitativo suddetto sono ridotte proporzionalmente.

2. L'aliquota dell'aiuto per il periodo minimo di ammasso di tre mesi ammonta a 1 100 ECU/t. Tuttavia, l'ammassatore sceglie il periodo effettivo di ammasso. Tale periodo può variare da un minimo di tre a un massimo di sette mesi. Se il periodo di ammasso è superiore a tre mesi l'aiuto è maggiorato di 1,45 ECU/t al giorno.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione