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REGOLAMENTO (CE) N. 2125/96 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 1996 che determina, per la campagna 1996, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del secondo acconto del premio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/962, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione4, in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine5, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/866;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene, applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma del medesimo articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carne d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1995, data l'assenza di statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio; che l'articolo 5, paragrafo 3 fissa altresì l'importo del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della specie caprina all'80 % del premio per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli pesanti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato al 7 % all'articolo 8, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione7, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/968, l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 ECU;

considerando che per certe monete il tasso di conversione agricolo è stato congelato fino al 1° gennaio 1999 con il regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio9;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla produzione agricola nelle isole Canarie; che tali misure comprendono la concessione di un premio integrativo a favore dei produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che tali condizioni autorizzano la Spagna a versare un acconto sul suddetto premio integrativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

1. L'importo del premio pagabile per pecora è il seguente:

— produttori di agnelli pesanti: 18,206 ECU,

— produttori di agnelli leggeri: 14,565 ECU.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il secondo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue:

— produttori di agnelli pesanti: 5,462 ECU/pecora,

— produttori di agnelli leggeri: 4,370 ECU/pecora.

Art. 4

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il secondo acconto sul premio integrativo per la campagna 1996 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle isole Canarie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio10, è fissato come segue:

— 1,092 ECU per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

— 1,092 ECU per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione