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REGOLAMENTO (CE) N. 2196/96 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1996 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione2, in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione3 ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli per i titoli dei tipi A 1 e A 2 chiesti a partire dal 18 novembre 1996 e per i titoli del tipo B chiesti per prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione è accettata dopo la data del 24 novembre 1996;

considerando che occorre tener conto del fatto che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/955, resta di applicazione per i titoli senza prefissazione chiesti dopo il 24 novembre 1996 per prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione è accettata anteriormente al 25 novembre 1996;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che i pomodori, i limoni, le arance e le mele, delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio6, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/957, sono utilizzati per convertire l'importo espresso in moneta dei paesi terzi e sono alla base della determinazione dei tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione8, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/969;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; che per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto;

considerando che, alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A 1 e A 2, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli; che nell'ambito del sistema A 2 occorre differenziare le destinazioni vicine da quelle più lontane;

considerando che, a seguito della modifica apportata dal regolamento (CE) n. 1222/96 della Commissione10, la cifra 9 deve considerarsi parte integrante del codice della nomenclatura delle restituzioni, dopo le prime otto cifre che a partire dal 1° gennaio 1997 si riferiscono alle sottovoci della nomenclatura combinata;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione11, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare della restituzioni menzionati al paragrafo 1.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96, i titoli dei tipi A 1 e A 2 sono validi per due mesi.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione