REGOLAMENTO (CE) N. 2406/96 DEL CONSIGLIO del 26 novembre 1996 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca
Testo vigente
§. A. Disposizioni generali
Art. 1
1. Il presente regolamento stabilisce, per alcuni prodotti della pesca, le norme comuni di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, in appresso denominato «regolamento di base».
2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) commercializzazione: la prima messa in vendita e/o la prima vendita sul territorio della Comunità di prodotti destinati al consumo umano;
b) partita: una certa quantità di prodotti appartenenti ad una stessa specie, sottoposti allo stesso trattamento e che potrebbero provenire dallo stesso luogo di pesca e dalla stessa nave;
c) luogo di pesca: la denominazione usuale, nella pesca, del luogo dove sono state effettuate le catture;
d) presentazione: la forma in cui il pesce viene commercializzato e cioè intero, senza visceri, senza testa, ecc.;
e) «parassita visibile»: un parassita o un gruppo di parassiti che per dimensioni, colore o struttura sono chiaramente distinguibili nei tessuti dei pesci e possono essere osservati senza l'ausilio di strumenti ottici d'ingrandimento e in buone condizioni di luce per la visione umana.
3.
a) Le disposizioni del presente regolamento relative alle categorie di freschezza dei prodotti si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca4.
b) In attesa dell'adozione della decisione della Commissione a norma della direttiva 91/493/CEE, i criteri per il pesce non idoneo al consumo umano figurano, sotto la categoria «non ammesso», nell'allegato I del presente regolamento.
Art. 2
1. I prodotti di cui all'articolo 3, di origine comunitaria o provenienti da paesi terzi, possono essere commercializzati soltanto se soddisfano alle disposizioni del presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano tuttavia alle piccole quantità di prodotti ceduti direttamente dal pescatore costiero al dettagliante o al consumatore.
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.
Art. 3
1. Per i seguenti prodotti sono stabilite norme comuni di commercializzazione:
a) Pesci di mare del codice NC 0302:
Passere di mare (Pleuronectes platessa),
Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga),
Tonni rossi (Thunnus thynnus),
Tonni obesi (Thunnus o Parathunnus obesus),
Aringhe della specie Clupea harengus,
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua,
Sardine della specie Sardina pilchardus,
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus),
Merluzzi carbonari (Pollachius virens),
Merluzzi gialli (Pollachius pollachius),
Sgombri della specie Scomber scombrus,
Sgombri della specie Scomber japonicus,
Suri (Trachurus spp.),
Spinaroli (Squalus acanthias),
Gattucci (Scyliorhinus spp.),
Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.),
Merlani (Merlangius merlangus),
Melù o potassoli (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou),
Molve (Molva spp.),
Acciughe (Engraulis spp.),
Naselli della specie Merluccius merluccius,
Rombi gialli (Lepidorhombus spp.),
Pesci castagna (Brama spp.),
Rane pescatrici (Lophius spp.),
Limande (Limanda limanda),
Sogliole limande (Microstomus kitt),
Merluzzi francesi (Trisopterus luscus) e merluzzi cappellani (Trisopterus minutus),
Boghe (Boops boops),
Menole (Maena smaris),
Gronghi (Conger conger),
Caponi (Trigla spp.),
Cefali (Mugil spp.),
Razze (Raja spp.),
Passere pianuzze (Platichthys flesus),
Sogliole (Solea spp.)
Pesci sciabola (Lepidopus Caudatus e Aphanopus carbo),
Triglia di scoglio o triglia di fango (Mullus barbatus, Mullus surmuletus),
Tanuta (Spondyliosoma cantharus),
Spratto (Sprattus sprattus).
b) Crostacei del codice NC 0306, sia presentati vivi, freschi, refrigerati che cotti all'acqua o al vapore,
Gamberetti grigi (Crangon crangon) e gamberelli boreali (Pandalus borealis),
Granciporri (Cancer pagurus),
Scampi (Nephrops norvegicus).
c)
Cefalopodi del codice NC 0307:
Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma).
d) Conchiglia dei pellegrini e altri invertebrati acquatici del codice NC 0307:
Conchiglia dei pellegrini (Pecten maximus),
Buccino (Buccinum undatum).
2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) categorie di freschezza,
b) categorie di calibro.
§. B. Categorie di freschezza
Art. 4
1.
Le categorie di freschezza sono determinate per ogni partita in funzione del grado di freschezza dei prodotti e di talune caratteristiche complementari.
Il grado di freschezza è definito sulla base di tabelle di valutazione specifiche riprese, per ogni tipo di prodotti, nell'allegato I.
2.
Sulla base delle tabelle di cui al paragrafo 1, i prodotti di cui all'articolo 3 sono classificati in partite corrispondenti ad una delle seguenti categorie di freschezza:
a) Extra, A o B per i pesci, i selaci, i cefalopodi e gli scampi,
b) Extra o A per i gamberetti.
Gli scampi vivi sono tuttavia classificati in una categoria denominata E.
3.
I granchi, le conchiglie dei pellegrini e i buccini di cui all'articolo 3 non sono classificati secondo norme specifiche di freschezza.
Tuttavia, soltanto i granchi interi, escluse le femmine mature o i granchi a carapace molle, possono essere commercializzati.
Art. 5
1. Ogni partita deve essere omogenea quanto allo stato di freschezza. Una partita di scarso volume può tuttavia non essere omogenea; in tal caso essa viene classificata nella più bassa categoria di freschezza che vi è rappresentata.
2. La categoria di freschezza deve essere indicata in caratteri leggibili e indelebili di un'altezza minima di 5 cm, su etichette apposte sulle partite.
Art. 6
1. Per i pesci, i selaci, i cefalopodi e gli scampi di cui all'articolo 3 la classificazione di una partita nella categoria B comporta l'esclusione di tale partita dal beneficio degli aiuti finanziari nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 12, 12 bis, 14 e 15 del regolamento di base.
2. I pesci, i selaci, i cefalopodi e gli scampi della categoria di freschezza Extra devono essere privi di segni di pressione o scorticature, di sudiciume o di forte decolorazione.
3. I pesci, i selaci, i cefalopodi e gli scampi della categoria di freschezza A devono essere privi di sudiciume e di forte decolorazione. Ne è tollerata una proporzione minima recante leggeri segni di pressione e scorticature superficiali.
4. Per i pesci, i selaci, cefalopodi e gli scampi della categoria di freschezza B è tollerata una proporzione minima recante segni di pressione o scorticature superficiali più importanti. I pesci devono essere privi di sudiciume o di forte decolorazione.
5. Fatte salve le norme applicabili in campo sanitario, per classificare i prodotti nelle varie categorie di freschezza si prendono in considerazione anche la presenza di parassiti visibili e la loro eventuale incidenza negativa sulla qualità del prodotto, tenuto conto della sua natura e della sua presentazione.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.
§. C. Categorie di calibro
Art. 7
1. Il calibro dei prodotti di cui all'articolo 3 si basa sul loro peso o sul loro numero per chilogrammo. Per i gamberetti grigi e per i granciporri, tuttavia, le categorie di calibro sono stabilite in base alla larghezza del carapace; per le conchiglie dei pellegrini e i buccini, le categorie di calibro sono stabilite in base alla larghezza della conchiglia.
2.
I calibri minimi stabiliti dal presente regolamento in base alla tabella che figura nell'allegato II si applicano fatte salve le taglie minime, espresse in lunghezza, prescritte dai seguenti regolamenti:
regolamento (CEE) n. 1866/86 del Consiglio, del 12 giugno 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund5;
regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca6;
regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo7.
Ai fini dei controlli da parte delle autorità competenti, per le specie interessate dalle norme di commercializzazione si rispettano le taglie minime biologiche prescritte riprese nell'allegato II.
Art. 8
1. Le partite sono classificate in categorie di calibro secondo la tabella di cui all'allegato II.
2. Ogni partita deve essere omogenea quanto alla calibrazione dei prodotti. Una partita di scarso volume può tuttavia non essere omogenea; in tal caso essa viene classificata nella categoria di calibro meno vantaggiosa che vi è rappresentata.
3.
La categoria di calibro e il modo di presentazione devono essere indicati in caratteri leggibili e indelebili, di un'altezza minima di 5 cm, su etichette apposte sulle partite.
L'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile del peso netto in chilogrammi è apposta su ogni partita. Per partite commercializzate in casse standardizzate, l'indicazione del peso netto non è necessaria, qualora dalla pesatura effettuata prima della commercializzazione risulti che il contenuto delle casse corrisponde a quello presunto espresso in kg.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare il metodo di pesatura e la determinazione di un'eventuale variazione del peso netto — inferiore o superiore a quello indicato o presunto — ammessa per ciascuna partita sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.
Art. 9
I pesci pelagici possono essere classificati nelle diverse categorie di freschezza e di calibro in base ad un sistema di campionatura. Tale sistema deve garantire alla partita in questione un massimo di omogeneità per quanto riguarda la freschezza e la taglia dei pesci.
Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la determinazione del numero di campioni da prevedere, il peso o il volume dei pesci per ciascun campione, nonché i metodi di valutazione della classificazione e di verifica del peso delle partite commercializzate, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.
Art. 10
Per garantire l'approvvigionamento locale o regionale di gamberetti e di granchi di talune regioni costiere della Comunità, possono essere stabilite deroghe alle taglie minime stabilite per questi prodotti all'allegato II.
La determinazione di queste zone e delle corrispondenti taglie di commercializzazione è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.
§. D. Prodotti provenienti da paesi terzi
Art. 11
1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, i prodotti di cui all'articolo 3 provenienti da paesi terzi possono essere commercializzati solamente se sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:
del paese d'origine impressa in caratteri latini, di un'altezza minima di 20 mm,
della denominazione scientifica e commerciale della specie,
del modo di presentazione,
della categoria di freschezza e della categoria di calibro,
del peso netto in chilogrammi dei prodotti contenuti negli imballaggi,
della data di classificazione e della data di spedizione,
del nome e dell'indirizzo dello speditore.
2. Tuttavia, i prodotti di cui all'articolo 3 provenienti direttamente dai luoghi di pesca, introdotti in un porto della Comunità da navi battenti bandiera di un paese terzo e destinati ad essere commercializzati, sono soggetti alle stesse disposizioni applicabili alla produzione comunitaria fatto salvo il regolamento (CE) n. 1093/94.8