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REGOLAMENTO (CE) N. 2343/96 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1996 che fissa, per la campagna 1996/1997, il prezzo minimo di acquisto delle arance, dei mandarini, delle clementine e dei mandarini satsuma consegnati all'industria, nonché l'importo della compensazione finanziaria e dell'aiuto per la trasformazione di tali prodotti

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione di taluni agrumi1, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma degli articoli 2 e 7 del regolamento (CE) n. 3119/93, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori in esecuzione dei contratti corrisponde al prezzo di ritiro più elevato per ciascuno dei prodotti in oggetto, registrato nei periodi di ingenti ritiri dal mercato; che si assiste a ritiri di quantità considerevoli di arance nel periodo gennaio-aprile, di mandarini in gennaio-febbraio, di clementine in dicembre e gennaio e di mandarini satsuma in novembre e dicembre;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del succitato regolamento, la compensazione finanziaria per le arance non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo e il prezzo praticato per la materia prima nei paesi terzi produttori; che la compensazione finanziaria per i mandarini e le clementine è fissata, per la trasformazione in succo, ad un livello tale che per ciascuno di questi prodotti l'onere per l'industria sia pari a quello dell'industria delle arance, tenendo conto della differenza di resa in succo;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 3119/93, gli importi dell'aiuto alle organizzazioni di produttori di agrumi che conferiscono mandarini satsuma e della compensazione finanziaria ai trasformatori in segmenti non possono eccedere il 75 % e, rispettivamente, il 25 % della media delle compensazioni finanziarie concesse ai trasformatori in segmenti di satsuma nel corso delle campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992; che, in applicazione del paragrafo 5 dello stesso articolo, l'aiuto e la compensazione finanziaria sono stati fissati dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3318/93 della Commissione2 per le campagne dal 1993/1994 al 1995/1996; che, al termine di tale periodo e dopo aver analizzato la situazione del settore, è opportuno fissare detti importi per la campagna 1996/1997;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per la campagna 1996/1997, i prezzi minimi da versare ai produttori o alle organizzazioni di produttori di agrumi che consegnano all'industria arance, mandarini, clementine o mandarini satsuma nel quadro di contratti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3119/93, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

I prezzi minimi sono fissati per merci franco partenza dai centri di condizionamento dei produttori.

Art. 2

Per la campagna 1996/1997, le compensazioni finanziarie concesse ai trasformatori dopo la trasformazione in succo delle arance, dei mandarini e delle clementine, sono fissati come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Art. 3

Per la campagna 1996/1997, l'aiuto alle organizzazioni di produttori di agrumi che conferiscono mandarini satsuma e la compensazione finanziaria ai trasformatori di segmenti di satsuma sono fissati come segue:

— aiuto alle organizzazioni di produttori: 3,62 ECU/100 kg netti;

— compensazione finanziaria: 1,21 ECU/100 kg netti.

Art. 4

Gli importi di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente a prodotti che rispondono quanto meno ai requisiti minimi di qualità e di calibro previsti per la categoria III.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione