REGOLAMENTO (CE) N. 2400/96 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione alcune domande di registrazione di denominazioni in quanto indicazione geografica o denominazione di origine;
considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del suddetto regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi alle disposizioni del regolamento e, in particolare, che comprendono tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4;
considerando che, in seguito alla pubblicazione delle suddette denominazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), non è stata comunicata alla Commissione alcuna opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in esame;
considerando che, di conseguenza, tali denominazioni possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in quanto indicazione geografica o denominazione di origine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le denominazioni elencate nell'allegato sono iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in quanto indicazione geografica protetta (IGP) o denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione