REGOLAMENTO (CE) N. 2411/96 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 2763/94 recante apertura e modo di gestione di contingenti tariffari comunitari di certi prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a alcune merci ottenute alla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)1, prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/922, e modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 619/963, in particolare l'articolo 27,
considerando che, in virtù del regolamento (CE) n. 2763/944, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2941/955, la Commissione ha applicato nell'anno 1995, per alcuni prodotti agricoli, tra cui i pomodori freschi o refrigerati, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo;
considerando che, in seguito ai negoziati condotti nell'ambito del GATT, le aliquote previste per il prodotto in questione sono stati modificate;
considerando inoltre che sia le aliquote di dazio ad valorem che i tassi di dazio specifico per i prodotti coperti dal regolamento in questione potranno subire modifiche nel corso degli anni; che, ai fini di una migliore ed efficiente gestione della regolamentazione comunitaria in materia, è opportuno stabilire un regolamento pluriennale, nel quale le aliquote di dazio ad valorem siano automaticamente ridotte al 40 %, secondo l'evoluzione dei dazi doganali che figurano nella nomenclatura combinata, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 1997;
considerando che sembra dunque opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2763/94;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La tabella e l'allegato che figurano nel regolamento (CE) n. 2763/94 sono modificati dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione