REGOLAMENTO (CE) N. 2415/96 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto comunitario per l'approvvigionamento della Guiana in prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, utilizzati per l'alimentazione degli animali per il 1997
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/952, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,
considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91 ha istituito un regime di esenzione dal prelievo all'importazione, nonché un aiuto per la fornitura di prodotti cerealicoli utilizzati nell'alimentazione degli animali provenienti dal resto della Comunità;
considerando che occorre elaborare il bilancio di approvvigionamento del dipartimento della Guiana in tali prodotti, tenendo conto del fabbisogno dell'alimentazione animale, in base alle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti, per il 1997;
considerando che il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2414/96 (4) ha fissato le modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare; che queste disposizioni, che per il settore dei cereali sono complementari a quelle del regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1736/966, si applicano ai prodotti cerealicoli utilizzati nell'alimentazione animale che formano oggetto del presente regolamento;
considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3763/91, l'importo dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti comunitari deve essere stabilito in modo da garantire che l'approvvigionamento stesso avvenga in condizioni equivalenti, per gli utilizzatori, all'esonero dal dazio sulle importazioni provenienti dal mercato mondiale; che per raggiungere questo obiettivo occorre fissare un importo equivalente alla restituzione all'esportazione, maggiorato di un elemento fisso per tener conto delle condizioni connesse alla fornitura di piccoli quantitativi;
considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento si applichino a partire dal 1° gennaio 1997;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
In applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, nell'allegato del presente regolamento sono precisati, per quanto concerne i prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 utilizzati nell'alimentazione degli animali, i quantitativi previsionali di approvvigionamento che fruiscono dell'esenzione dal prelievo all'importazione o dell'aiuto comunitario.
Art. 2
Gli importi degli aiuti per la fornitura degli alimenti per animali elencati all'articolo 1 e fabbricati con cereali trasformati nel resto della Comunità, sono pari alle restituzioni all'esportazione per gli stessi prodotti, maggiorate di 20 ECU/t.
Art. 3
Per ciò che riguarda l'approvvigionamento della Guiana in prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 e degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 388/92.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (4) Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.