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REGOLAMENTO (CE) N. 2491/96 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione2, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 2564/95 della Commissione3 specifica alcune misure relative, fra l'altro, alla classificazione nella nomenclatura combinata di un prodotto denominato lettore di CD-ROM e di un sistema di riproduzione del suono e dell'immagine su computer («multimedia»);

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio4, ha tenuto conto delle modifiche introdotte nella nomenclatura del sistema armonizzato in seguito alla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 6 luglio 1993; che, fra le modifiche introdotte nella nomenclatura del sistema armonizzato, va citato l'inserimento, nel capitolo 84, di una nuova nota 5 D tale da influire sulla classificazione di determinati prodotti che costituiscono unità di memoria di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione pur svolgendo una o più funzioni di altro tipo;

considerando che, per l'applicazione della nota 5 E del capitolo in questione, può risultare difficile fare una distinzione tra i lettori di dischi «compacts» che svolgono una funzione propria diversa dall'elaborazione dell'informazione e quelli progettati per la lettura dei segnali di CD-ROM, CD audio o CD foto, ma che costituiscono unità di memoria ai sensi della nota 5 D;

considerando che, per un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è opportuno precisare la portata del termine «unità di memoria a dischi ottici»; che a tal fine occorre inserire una nota complementare nel capitolo 84 della nomenclatura combinata; che il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato in tal senso;

considerando che il presente regolamento copre i prodotti menzionati ai punti 2 e 3 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 2564/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La seguente nota complementare è aggiunta al capitolo 84 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87:

«2. La sottovoce 8471 70 51 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.»

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione