REGOLAMENTO (CE) N. 21/97 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1997 che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 109, sentito il comitato istituito dall'allegato IV, articolo 1, paragrafo 2 della suddetta decisione,
considerando che, a norma dell'articolo 109 della decisione 91/482/CEE, il governo italiano e il governo spagnolo hanno presentato alla Commissione, rispettivamente il 29 novembre 1996 e il 10 dicembre 1996, domande per l'applicazione di misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare, di seguito denominati «PTOM»;
considerando che i governi suddetti hanno fatto presente l'esistenza di gravi turbative nel settore risicolo della Comunità e il rischio di un forte deterioramento di tale settore di attività economica a causa dell'aumentata importazione a basso prezzo di riso originario dei PTOM;
considerando che la Commissione, in data 4 dicembre 1996, ha deciso che occorre prendere misure di salvaguardia;
considerando che il riso in causa, che all'importazione nella Comunità fruisce di un'esenzione dai dazi doganali in forza dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, viene offerto sul mercato comunitario a un prezzo nettamente inferiore a quello del riso comunitario, allo stato di trasformazione considerato;
considerando che tali importazioni, per l'effetto congiunto dei quantitativi e dei livelli di prezzo, provocano turbative sul mercato comunitario del riso, che nella campagna 1996-1997 registra un raccolto normale di riso «indica», dopo due anni di siccità;
considerando che la Comunità ha incoraggiato i produttori comunitari a incentivare la coltura del riso «indica», mediante un aiuto temporaneo per ettaro; che l'importazione a basso prezzo di riso originario degli PTOM rischia di compromettere questi sforzi di riconversione della produzione e di indurre i produttori comunitari ad effettuare massicci conferimenti agli organismi d'intervento e a riprendere la produzione del riso «japonica» già eccedentaria;
considerando che i quantitativi di riso importati in provenienza dagli PTOM possono ancora aumentare, date le potenzialità della regione;
considerando che, di conseguenza, permane il rischio di deterioramento di un settore d'attività comunitario; che è pertanto necessario applicare, a norma dell'articolo 109 della decisione 91/482/CEE, misure di salvaguardia all'importazione nella Comunità di riso originario degli PTOM, come la Commissione ha constatato nella sua decisione del 4 dicembre 1996;
considerando che, a norma dell'articolo 109, paragrafo 2, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità; che inoltre la loro portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi;
considerando che l'introduzione di un contingente tariffario consentirebbe di garantire l'accesso sul mercato comunitario del riso originario degli PTOM entro limiti compatibili con l'equilibrio dello stesso mercato, mantenendo al tempo stesso per quanto possibile un trattamento preferenziale per questo prodotto in conformità con gli obiettivi della decisione 91/482/CEE;
considerando che il contingente deve essere aperto per un periodo tale da riflettere l'andamento del mercato comunitario e da rimanere compatibile con la stabilità e la prevedibilità degli scambi; che un periodo di applicazione di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 1997 corrisponde a tali esigenze; che è opportuno valutare la situazione prima della scadenza di questo periodo per decidere l'eventuale proroga o modifica di dette misure;
considerando che è opportuno aprire il contingente per un quantitativo di 42 650 t di equivalente riso semigreggio originario degli PTOM, corrispondente ai quantitativi importati nello stesso periodo degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici; che a norma dell'articolo 110 della decisione 91/482/CEE occorre prestare particolare attenzione agli interessi degli PTOM meno sviluppati, elencati nell'articolo 230 della stessa decisione; che per questi territori è quindi opportuno fare riferimento al periodo durante il quale sono state effettuate importazioni e per il quale sono effettivamente disponibili dati, ossia i primi quattro mesi del 1995;
considerando che è necessario ripartire tra gli operatori interessati i quantitativi totali disponibili ed evitare operazioni speculative; che occorre prevedere un massimale giornaliero di domande di titoli per operatore e per origine, nonché misure di transizione dal regime in vigore a quello istituito dal presente regolamento; che le misure transitorie possono applicarsi a decorrere dal 4 gennaio, visto che gli operatori sono stati informati a tale data mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 2 del 4 gennaio 1997;
considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, occorre adottare modalità particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2402/963; che la data di entrata in vigore del presente regolamento dev'essere quella della sua pubblicazione onde evitare operazioni speculative,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 30 aprile 1997, le importazioni nella Comunità di riso di cui al codice NC 1006 originario degli PTOM, che fruisce di esenzione dai dazi doganali, sono limitate ai seguenti quantitativi, in equivalente riso semigreggio:
a) 4 594 t di riso originario di Montserrat,
b) 1 328 t di riso originario delle isole Turks e Caicos,
c) 36 728 t di riso originario di altri PTOM.
2. I quantitativi di riso delle origini menzionate al paragrafo 1 per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione dal 1° gennaio 1997, sono imputati alle quote di cui al paragrafo 1.
3. Per le domande di titoli d'importazione di riso delle origini di cui al paragrafo 1 presentate dal 1° al 3 gennaio 1997, i titoli sono rilasciati secondo le disposizioni applicabili al momento in cui sono state presentate.
4.
Le domande di titoli per l'importazione di riso delle origini di cui al paragrafo 1 presentate a decorrere dal 4 gennaio 1997 fino all'entrata in vigore del presente regolamento e per le quali non sono stati rilasciati titoli, si considerano ricevibili ai sensi del presente regolamento:
— se non riguardano un quantitativo superiore a 1 000 tonnellate per domanda e per origine, oppure se il quantitativo richiesto è ridotto a 1 000 tonnellate per origine,
— se il richiedente non ha presentato più di una domanda per origine e per giorno o, qualora abbia presentato più di una domanda per giorno, se le altre domande sono state respinte, e
— se l'operatore costituisce una cauzione complementare per soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 4.
Le domande ricevibili sono assimilate a quelle presentate in applicazione degli articoli 2 e 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, esse sono considerate ricevibili il giorno della loro presentazione.
5. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) i quantitativi di riso delle origini menzionate al paragrafo 1 per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione conformemente al paragrafo 2,
b) i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli in applicazione del paragrafo 3, nonché i quantitativi per i quali sono stati effettivamente rilasciati titoli;
c) i quantitativi oggetto di domande ricevibili in applicazione del paragrafo 4, ripartiti in base alla data di presentazione delle domande.
Art. 2
1. La domanda di titolo d'importazione si riferisce ad un quantitativo compreso tra 100 t e 1 000 t di riso.
2. La domanda di titolo d'importazione è corredata:
— della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore del riso e che è registrata nello Stato membro in cui è presentata la domanda;
— di una dichiarazione scritta del richiedente in cui quest'ultimo afferma di non aver presentato più di una domanda nel giorno di cui trattasi per ciascuna delle origini menzionate all'articolo 1; la presentazione di più domande di titolo d'importazione comporta l'irricevibilità delle stesse.
Art. 3
1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:
a) nella casella 8 è indicato il paese di provenienza ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì»;
b) nella casella 24 del titolo è indicata una delle seguenti diciture:
— Exención del derecho de aduana (Decisión 91/482/CEE, artículo 101)
— Toldfri (artikel 101 i afgoerelse 91/482/EOEF)
— Zollfrei (Beschluss 91/482/EWG, Artikel 101)
— ÁðáëëáãÞ áðue ôïõò aeáóìïýò (Áðueoeáóç 91/482/AAÏÊ, UEñèñï 101)
— Exemption from customs duty (Decision 91/482/EEC, Article 101)
— Exemption du droit de douane (Décision 91/482/CEE, article 101)
— Esenzione dal dazio doganale (Decisione 91/482/CEE, articolo 101)
— Vrijgesteld van douanerecht (Besluit 91/482/EEG, artikel 101)
— Isenção de direito aduaneiro (Decisão 91/482/CEE, artigo 101)
— Tullivapaa (paeaetoeksen 91/482/ETY, artikla 101)
— Tullfri (beslut 91/482/EEG, artikel 101).
2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 47 e 18, del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 19 di detto titolo viene iscritta la cifra «0».
3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.
4. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione4, l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione è pari al dazio doganale calcolato conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio5 applicabile il giorno di presentazione della domanda.
5. La nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione della presente decisione e i metodi amministrativi pertinenti sono quelli definiti nell'allegato II della decisione 91/482/CEE.
Art. 4
1. Il giorno di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax, i quantitativi, ripartiti per codice NC e per paese d'origine, oggetto di domande di titoli d'importazione nonché il nominativo del richiedente e il suo indirizzo.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, il titolo d'importazione è rilasciato l'undicesimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
3. Qualora i quantitativi richiesti superino i quantitativi ancora disponibili per una o più delle quote fissate all'articolo 1, la Commissione, entro dieci giorni lavorativi dal giorno di presentazione delle domande di titoli, fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi per i quali sono state presentate domande il giorno del superamento.
4. Se il quantitativo per il quale viene rilasciato il titolo d'importazione è inferiore a quello richiesto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 è ridotto proporzionalmente.
Art. 5
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax,
a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio dei titoli, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, indicando la data, il codice NC, il paese d'origine, il nome e l'indirizzo del titolare;
b) l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'immissione in libera pratica, i quantitativi, ripartiti per codice NC e per paese d'origine, effettivamente immessi in libera pratica.
Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso e con le stesse modalità.
Art. 6
1. Si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88, compreso il disposto dell'articolo 33, paragrafo 5.
2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 1° gennaio al 30 aprile 1997.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione