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REGOLAMENTO (CE) N. 35/97 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 1997 recante disposizioni sulla certificazione delle pellicce e degli altri prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manufatti di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà1, in particolare l'articolo 4,

considerando che, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2727/95 della Commissione3, il regolamento (CEE) n. 3254/91 può essere adeguatamente applicato soltanto mediante l'utilizzo di certificati rilasciati dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione e la fissazione delle disposizioni relative a detti certificati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3254/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Le pellicce e gli altri prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3254/91, possono essere assegnati a un regime doganale diverso da quello per il transito esterno destinato a trasportarli al di fuori del territorio doganale della Comunità soltanto qualora provengano da animali:

  1. a) catturati in paesi enumerati nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91 e sempreché la specie interessata sia riportata a fronte del paese in questione,

  2. b) catturati in uno Stato membro,

  3. c) nati e allevati in cattività.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'importatore o il suo rappresentante devono presentare agli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nella Comunità un certificato rilasciato dall'autorità competente del paese di esportazione o riesportazione.

Art. 2

1. I moduli del certificato di cui all'articolo 1, paragrafo 2 devono essere conformi al modello riportato nell'allegato al presente regolamento e devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Se necessario, ne può essere richiesta la traduzione in un'altra lingua comunitaria.

2. La carta dei moduli deve essere bianca e di peso non inferiore a 55g/m². Le dimensioni dei moduli devono essere approssimativamente di 210 × 297 millimetri.

3. I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.

Art. 3

1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano:

— ai prodotti finiti assoggettati al regime di ammissione temporanea che non sono destinati alla vendita nella Comunità bensì alla riesportazione,

— ai prodotti finiti per uso personale e privato, e

— nei casi in cui le pellicce o prodotti da esse derivati vengano reimportati nella Comunità a seguito di una procedura di perfezionamento passivo e venga dimostrato che provengono dalla lavorazione di pellicce o prodotti precedentemente esportati o riesportati dalla Comunità.

2. Laddove l'introduzione nella Comunità di pellicce e prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3254/91 sia inoltre subordinata alla presentazione di un documento di importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, questo documento viene rilasciato solo nel caso in cui le pellicce o i prodotti stessi siano conformi alle disposizioni di ambedue i regolamenti. Il documento di importazione rilasciato ai sensi del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio può essere accettato in sostituzione del certificato di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1997. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione