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REGOLAMENTO (CE) N. 68/97 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1997 recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/962, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 822/87, nella misura necessaria per permettere l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del suddetto regolamento sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale e entro i limiti previsti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra tali prezzi e i prezzi comunitari può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che conformemente all'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento succitato, le restituzioni vengono fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione:

- sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti interessati e delle disponibilità,

- sul mercato internazionale, dei prezzi di questi prodotti;

considerando che i prezzi dei vini bianchi e quelli dei vini rossi possono variare in maniera diversa, sia sul mercato interno che sul mercato internazionale; che è necessario tener conto di queste differenze;

considerando che occorre tener conto anche di altri criteri e obiettivi stabiliti all'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87; che occorre considerare in particolare i limiti previsti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, in particolare quelli derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, in appresso denominati «accordi GATT»;

considerando che se si applicano le regole summenzionate all'attuale situazione di mercato, le restituzioni debbono essere fissate conformemente all'allegato del presente regolamento e che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/964, e prevede l'applicazione immediata di tale modifica;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione