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REGOLAMENTO (CE) N. 93/97 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 1997 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore delle carni bovine e che fissa gli aiuti per detti prodotti provenienti dalla Comunità per il primo semestre 1997

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/962, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96,

considerando che il regolamento (CE) n. 2348/96, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1600/92 e 1601/92 relativi a misure specifiche in favore rispettivamente delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli, ha prorogato, a titolo transitorio e per la durata di un anno, l'applicazione del regime di approvvigionamento per taluni prodotti del settore delle carni bovine; che occorre pertanto stabilire il bilancio di approvvigionamento per tali prodotti per il primo semestre 1997 e fissare gli importi degli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per le isole Canarie, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per il primo semestre del 1997 nonché per gli animali da ingrasso della specie bovina e per taluni prodotti trasformati a base di carni bovine:

1. i quantitativi del bilancio previsionale che beneficiano dell'esonero dai dazi applicabili all'importazione o, secondo i casi, dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal mercato comunitario figurano nell'allegato I;

2. gli aiuti per gli animali provenienti dal mercato comunitario figurano nell'allegato III;

3. gli aiuti per i prodotti trasformati provenienti dal mercato comunitario figurano nell'allegato IV.

Art. 2

Per Madera, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per il primo semestre 1997 e per gli animali da ingrasso della specie bovina:

1. i quantitativi del bilancio di approvvigionamento che beneficiano dell'esonero dai dazi applicabili all'importazione o, secondo i casi, dell'aiuto comunitario per gli animali provenienti dal mercato comunitario figurano nell'allegato II;

2. gli aiuti per gli animali provenienti dal mercato comunitario figurano nell'allegato III.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione