REGOLAMENTO (CE) N. 142/97 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1997 concernente la comunicazione di informazioni su determinate sostanze esistenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti1, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
considerando che la Commissione necessita di informazioni pertinenti su determinate sostanze per poter avviare, ai sensi degli articoli 69, 84 e 112 del trattato di adesione, una procedura di revisione di disposizioni non ancora applicabili nei nuovi Stati membri; che tali informazioni devono essere disponibili prima che vengano messe a disposizione tutte le informazioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 793/93;
considerando che l'articolo 12 stabilisce che per determinate sostanze di cui si sospettano potenziali gravi rischi per l'uomo o l'ambiente i fabbricanti e gli importatori possono essere obbligati a comunicare le informazioni di cui dispongono;
considerando che il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione2 stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93;
considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate nell'allegato al presente regolamento comunicano alla Commissione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello stesso, tutte le informazioni pertinenti e a loro disposizione concernenti l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente a tali sostanze. Le informazioni pertinenti all'esposizione concernono l'emissione di una sostanza chimica o l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente ad una tale sostanza durante i vari stadi del suo ciclo di vita, in forza dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'allegato 1 A del regolamento (CE) n. 1488/94; in proposito:
— per categorie di popolazione si intendono i lavoratori, i consumatori e le persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente;
— per comparti ambientali si intendono quello idrico, quello terrestre e l'atmosfera; vanno di conseguenza comprese le informazioni relative alla presenza di sostanze chimiche negli impianti per la depurazione dell'acqua ed all'accumulazione delle medesime nella catena alimentare;
— il ciclo di vita di una sostanza ne comprende la fabbricazione, il trasporto, l'immagazzinaggio, la trasformazione in un preparato o un altro processo di lavorazione, l'uso, l'eliminazione o il recupero.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1997. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione