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REGOLAMENTO (CE) N. 144/97 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1997 relativo alle scorte di prodotti agricoli eccedenti la scorta normale di riporto presenti in Austria, Svezia o Finlandia il 1° gennaio 1995

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, in particolare l'articolo 145, paragrafo 2,

considerando che, conformemente alla summenzionata disposizione, qualsiasi scorta di prodotti che si trovino in libera pratica sul territorio dei nuovi Stati membri al 1° gennaio 1995 e che superi in quantità il livello di una scorta normale di riporto deve essere eliminata da detti Stati membri a loro carico in base a procedure comunitarie da definirsi ed entro termini da fissare conformemente alla procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione; che, sempre ai sensi dell'articolo 145, paragrafo 2, la nozione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune dei mercati;

considerando che la fissazione deve riguardare esclusivamente i prodotti che possono determinare la concessione di restituzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 2 o l'applicazione di misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/952, in quanto soltanto per questi prodotti si pone il problema della ripartizione tra le spese a carico della Comunità e gli oneri sostenuti dagli Stati membri; che la fissazione non deve tuttavia riguardare il settore dello zucchero per il quale il problema delle scorte eccedentarie è già stato risolto nel quadro del regolamento (CE) n. 3300/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante disposizioni transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia3;

considerando che sia i criteri e gli obiettivi propri alle varie organizzazioni comuni dei mercati che il rapporto tra i prezzi dei nuovi Stati membri prima dell'adesione e i prezzi della CE inducono a calcolare la scorta normale di riporto in base ad elementi variabili a seconda dei settori; che tali elementi variabili rendono opportuna per taluni settori (in particolare quello dei cereali, del riso, del vino e dell'olio d'oliva) l'applicazione del metodo abitualmente utilizzato per le nuove adesioni e per l'unificazione tedesca, secondo il quale, nell'ambito di un bilancio della campagna 1994-1995 e delle campagne precedenti, viene considerata scorta normale di riporto quella necessaria a soddisfare il fabbisogno per il consumo in un periodo variabile secondo le condizioni specifiche di produzione e commercializzazione di ciascun prodotto e, per quanto riguarda il riso, che tiene conto delle particolari difficoltà di approvvigionamento della Finlandia; che in altri settori, invece, detti elementi rendono opportuno il calcolo della scorta normale di riporto esclusivamente in base al raffronto tra le scorte della campagna 1994-1995 e quelle delle campagne precedenti;

considerando che dai suddetti metodi di calcolo risulta che al 1° gennaio 1995 si trovavano scorte in quantità superiore alla scorta normale di riporto soltanto nel settore del riso in Austria e Svezia e nel settore dell'olio d'oliva in Austria;

considerando che, per i settori e gli Stati membri interessati, le esportazioni con concessione di restituzioni sono poco frequenti; che in un mercato unico in cui i prodotti circolano liberamente i quantitativi di riso ed olio d'oliva eccedenti la scorta normale di riporto rilevati hanno quindi potuto essere esportati con la concessione di restituzioni a partire da altri Stati membri; che il metodo più indicato per calcolare le conseguenze finanziarie di dette scorte consiste, indipendentemente dalla prova dell'effettiva esportazione, in un calcolo forfettario del loro costo di smaltimento in base alla media dei tassi di restituzione in moneta nazionale, applicabile il primo giorno di ogni mese durante il 1995, maggiorata, per quanto riguarda l'olio d'oliva, dell'aiuto al consumo applicabile alle stesse date, in moneta nazionale; che, secondo le norme vigenti, questo aiuto è infatti concesso anche agli oli esportati;

considerando che le restituzioni all'esportazione per le rotture di riso erano previste, nel 1995, unicamente per le rotture esportate sotto forma di prodotti trasformati; che si è tuttavia ritenuto opportuno, in vista dell'obiettivo perseguito dalla presente operazione, determinare le conseguenze finanziarie delle scorte eccedenti registrate sulla base dei tassi di restituzione fissati per i prodotti trasformati;

considerando che le conseguenze finanziarie in questione devono essere contabilizzate in sede di fissazione degli anticipi sulla contabilizzazione previsti dal regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/884;

considerando che, al fine di evitare una doppia penalizzazione in materia, è d'uopo detrarre da detti importi le tasse riscosse in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3108/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 572/966, nella misura in cui tali tasse sono state trasferite, a titolo di risorse proprie, al bilancio comunitario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Sono considerati eccedenti la scorta normale di riporto di cui all'articolo 145, paragrafo 2 dell'atto di adesione i seguenti quantitativi immagazzinati in Austria e in Svezia al 1° gennaio 1995:

>SPAZIO PER TABELLA>

Art. 2

1. Le conseguenze finanziarie dell'articolo 1 sono contabilizzate in sede di fissazione degli anticipi mensili previsti dal regolamento (CE) n. 296/96, entro il secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2.

Gli importi a carico dell'Austria, della Svezia e della Finlandia sono calcolati moltiplicando i quantitativi di cui all'articolo 1 per i seguenti importi espressi in moneta nazionale:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Dagli importi di cui al paragrafo 2 sono detratte le tasse riscosse in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3108/94, trasferite, a titolo delle risorse proprie, al bilancio comunitario.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione