REGOLAMENTO (CE) N. 220/97 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1997 relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti a fiere commerciali organizzate nella Comunità europea nel 1997
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 152/97 della Commissione2, in particolare l'articolo 8,
considerando che contingenti supplementari rispetto a quelli di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 possono essere aperti, se necessario, in circostanze particolari; che la Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di contingenti supplementari in previsione di fiere che si terranno nel 1997;
considerando che in passato, per alcuni paesi terzi, sono già stati aperti contingenti supplementari in occasione di fiere;
considerando che l'accesso ai contingenti supplementari dovrebbe essere limitato a prodotti che sono stati presentati dai paesi esportatori a una determinata fiera e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera;
considerando che, onde evitare un eccessivo uso di tali contingenti supplementari, appare opportuno chiedere allo Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera, da un lato di verificare che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti stabiliti per tali contingenti supplementari e, dall'altro, di informare la Commissione dopo la chiusura della fiera dei quantitativi totali coperti da tali contratti certificati;
considerando che appare opportuno applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono aperti contingenti supplementari le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 relative alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità;
considerando che le domande di autorizzazioni di importazione dovrebbero essere accompagnate dal contratto firmato nel corso della fiera e certificato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si è svolta la fiera;
considerando che, onde evitare l'elusione delle misure, il rilascio delle autorizzazioni di importazione dovrebbe riguardare soltanto i prodotti spediti dal paese fornitore d'origine non prima di trenta giorni dopo la chiusura della fiera;
considerando che le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Tessili»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Oltre ai limiti quantitativi all'importazione fissati dal regolamento (CEE) n. 3030/93, sono aperti, per le fiere commerciali che si terranno nella Comunità europea nel 1997, i contingenti supplementari indicati in allegato.
Art. 2
1. L'accesso ai contingenti supplementari di cui all'articolo 1 è limitato ai prodotti presentati alla fiera dai paesi esportatori e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita firmati nel corso della fiera e certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera.
2. Le competenti autorità dello Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera verificano che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti fissati nell'allegato.
3. Lo Stato membro interessato, entro trenta giorni dalla chiusura della fiera, comunica alla Commissione i quantitativi totali coperti da contratti certificati conclusi durante la fiera. Dette informazioni sono suddivise per paese fornitore e categoria.
Art. 3
1. Senza pregiudizio dei paragrafi successivi, le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono stati aperti contingenti supplementari sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 applicabili alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità.
2. Le autorizzazioni di importazione possono essere rilasciate soltanto previa presentazione di una licenza di esportazione recante nel riquadro n. 9 l'indicazione della fiera e dell'anno in questione ed accompagnata dall'originale del contratto certificato di cui all'articolo 2.
3. Le autorizzazioni di importazione riguardano soltanto i prodotti spediti nella Comunità dal paese terzo di origine non prima di trenta giorni dalla chiusura della fiera.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente