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REGOLAMENTO (CE) N. 226/97 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2443/96 del Consiglio che stabilisce misure supplementari per il sostegno diretto dei redditi dei produttori o per il settore delle carni bovine

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2443/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che stabilisce misure supplementari per il sostegno diretto dei redditi dei produttori o per il settore delle carni bovine1, in particolare l'articolo 4,

considerando che, ai fini di una maggiore trasparenza tra gli Stati membri nonché per il controllo e la corretta gestione dei pagamenti supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 2443/96, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione i criteri di concessione adottati e le modalità nazionali di applicazione per l'attuazione delle misure previste dal suddetto regolamento nonché il bilancio definitivo;

considerando che, per consentire agli Stati membri di attuare al più presto le disposizioni del regolamento (CE) n. 2443/96, è necessario che il presente regolamento entri in vigore quanto prima possibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per quanto riguarda gli aiuti supplementari di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2443/96, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

  1. a) con la massima sollecitudine, una descrizione delle disposizioni adottate per evitare distorsioni del mercato nonché dei criteri oggettivi utilizzati per determinare le modalità di concessione degli aiuti:

    — per il sostegno diretto dei redditi dei produttori, in particolare gli importi previsti, la base su cui sono calcolati e le date di pagamento previste;

    — per il sostegno diretto del settore delle carni bovine, in particolare il tipo di misura adottato, la base su cui sono calcolati gli aiuti e le date di pagamento previste;

  2. b) entro il 15 novembre 1997, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari e di misure interessate.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione