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REGOLAMENTO (CE) N. 259/97 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1997 recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1482/95 che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round1, modificato dal regolamento (CE) n. 1193/962,

considerando che il regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione3, modificato dal regolamento (CE) n. 1224/964, ha istituito misure transitorie fino al 30 giugno 1997 allo scopo di agevolare il passaggio al regime risultante dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round; che le misure transitorie in esame sono state adottate per evitare sviamenti di traffico e in attesa della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla proposta della Commissione relativa alla modifica dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/976; che, dopo la modifica dell'articolo 18 succitato attraverso il regolamento (CE) n. 82/97, le suddette misure transitorie non sono più giustificate e comportano complicazioni amministrative;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione