REGOLAMENTO (CE) N. 537/97 DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1997 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che nelle conclusioni dei negoziati nel quadro dell'articolo XXIV.6 del GATT la Comunità si è impegnata ad esaminare i problemi che si vengono a creare nel caso in cui il funzionamento del sistema del «prezzo rappresentativo» nel settore dei cereali provochi ostacoli agli scambi; che sono state oggetto di ostacoli agli scambi alcune partite di orzo di malteria;
considerando che, per porre rimedio a tale situazione, è opportuno aprire, per il resto dell'anno 1996, un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00;
considerando che è opportuno adottare le modalità di applicazione del presente regolamento nel quadro della procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Per il periodo dal 1° giugno 1996 al 31 dicembre 1996 è aperto un contingente tariffario comunitario per 30 000 tonnellate di orzo di elevata qualità di cui al codice NC 1003 00, destinato alla produzione di malto da utilizzarsi per la fabbricazione di alcune birre invecchiate in fusti contenenti legno di betulla.
2. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente è pari al 50 % del dazio intero in vigore, senza riduzione, il giorno dell'importazione.
Art. 2
La Commissione adotta norme dettagliate per l'applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, e in particolare:
i) disposizioni intese ad accertare la natura dell'orzo e la sua provenienza;
ii) disposizioni relative al riconoscimento del documento che permetta di verificare la natura e la provenienza dell'orzo come previsto al punto i);
iii) disposizioni intese a garantire che l'orzo sia utilizzato per la produzione di malto destinato alla fabbricazione di birra.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso ha efficacia a decorrere dal 15 maggio 1997, a condizione che gli Stati Uniti abbiano ritirato, entro il 1° maggio 1997, la loro richiesta del 13 febbraio 1997, di istituire un collegio dell'OMC per dirimere la controversia al regime comunitario di importazione di riso e cereali. Una nota in proposito verrà pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il 15 maggio 1997.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1997. Per il Consiglio Il Presidente J. VAN AARTSEN