REGOLAMENTO (CE) N. 571/97 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1997 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra1, in particolare l'articolo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/943, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando che l'accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse, tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra, firmato a Bruxelles l'11 novembre 19964, prevede, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, che entrino in vigore le disposizioni di quest'ultimo in materia di scambi e misure connesse e che si applichino in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 1997;
considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime previsto dall'accordo interinale sia effettuata attraverso titoli d'importazione; che a tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/966; che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di attesa, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione;
considerando che per garantire la regolarità delle importazioni è necessario ripartire su un anno i quantitativi che beneficiano del regime;
considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 30 ECU per 100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dato il rischio di speculazioni connesso alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l'ammissibilità degli operatori;
considerando che è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti che siano in regola con tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei codici NC compresi nei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dal protocollo 1 dell'accordo interinale tra la Comunità e la Slovenia, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.
I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote del dazio doganale sono indicati nell'allegato I.
Art. 2
I quantitativi di cui all'articolo 1 sono suddivisi nel modo seguente:
— 25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo,
— 25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno,
— 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre,
— 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 30 dicembre.
Art. 3
1. Il richiedente del titolo d'importazione di cui all'articolo 1 deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.
2.
La domanda di titolo può menzionare soltanto uno dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti.
In tal caso tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.
La domanda di titolo deve riguardare non meno di 200 kg e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.
4.
La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
Reglamento (CE) no 571/97
Forordning (EF) nr. 571/97
Verordnung (EG) Nr. 571/97
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 571/97
Regulation (EC) No 571/97
Règlement (CE) no 571/97
Regolamento (CE) n. 571/97
Verordening (EG) nr. 571/97
Regulamento (CE) no 571/97
Asetus (EY) N:o 571/97
Förordning (EG) nr 571/97.
5.
Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture: Dazio all'importazione ridotto dell'80 %:
Reglamento (CE) no 571/97
Forordning (EF) nr. 571/97
Verordnung (EG) Nr. 571/97
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 571/97
Regulation (EC) No 571/97
Règlement (CE) no 571/97
Regolamento (CE) n. 571/97
Verordening (EG) nr. 571/97
Regulamento (CE) no 571/97
Asetus (EY) N:o 571/97
Förordning (EG) nr 571/97.
Art. 4
1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.
2.
Le domande di titolo sono ammissibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello stesso Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri.
Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tuitte le sue domande sono innamissibili.
3. Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione di 20 EUR/100 kg.
4.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per ciascun gruppo.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, secondo il modello riportato nell'allegato II, se non sono state presentate domande, e secondo i modelli riportati negli allegati II e III se sono state presentate domande.
5.
La Commissione decide celermente in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.
Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.
6. I titoli sono rilasciati, quanto prima possibile, dopo la decisione della Commissione.
7. I titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti che sono in regola con tutte le norme veterinarie vigenti nella Comunità.
8.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali definiti nell'allegato I, i quantitativi di prodotti effettivamente importati in detto periodo ai sensi del presente regolamento.
Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato IV.
Art. 5
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.
Tuttavia, i titoli non sono validi oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.
I titoli non sono trasferibili a terzi.
Art. 6
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.
In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento precitato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.
Art. 7
I prodotti beneficiano dei dazi stabiliti nell'allegato I su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente al protocollo 4 dell'accordo interinale.
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione