REGOLAMENTO (CE) N. 605/97 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 1997 relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 530/97
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso1, in particolare l'articolo 13 paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 530/97 della Commissione2, ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 584/75 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/954, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;
considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Non è dato seguito alle offerte presentate il 3 aprile 1997 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi di cui al codice NC 1 006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 530/97.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione