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REGOLAMENTO (CE) N. 738/97 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1997 recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/962, in particolare gli articoli 9 e 13,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/803, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/974, i titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari;

considerando che, dato il piccolo quantitativo ancora disponibile per il rilascio di titoli fino al 30 giugno 1997 e il numero limitato di giorni nei quali è prevista la pubblicazione della Gazzetta ufficiale nella prima decade del mese di maggio 1997, il periodo di riflessione suddetto di cinque giorni si rivela troppo breve ai fini della corretta gestione del mercato ed è quindi necessario portarlo, in via temporanea, a sei giorni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli le cui domande vengono presentate nel periodo dal 28 aprile al 7 maggio 1997 sono rilasciati il sesto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato nessuna delle misure particolari di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione