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REGOLAMENTO (CE) N. 806/97 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1997 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli1, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 724/97 ha dato la facoltà agli Stati membri di concedere un aiuto agli agricoltori per compensare gli effetti di una rivalutazione sensibile; che gli aiuti compensativi devono essere concessi alle condizioni indicate da tale regolamento e dal regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, recante modalità di applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili (2);

considerando che l'importo dell'aiuto compensativo è fissato a norma degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 724/97 e si compone di un importo principale ed eventualmente di importi complementari a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento;

considerando che, per meglio preparare la concessione dell'aiuto compensativo, è opportuno fissare il massimale dell'importo principale della prima rata dell'aiuto compensativo in base agli ultimi dati disponibili per le rivalutazioni dell'8 novembre 1996, dell'11 gennaio e del 29 marzo 1997 per la sterlina irlandese, del 21 gennaio e del 29 marzo 1997 per la lira sterlina e del 1° marzo 1997 per la lira italiana; che i massimali suddetti sono fissati fatta salva l'eventuale riduzione o l'annullamento degli stessi in caso di aumento del tasso di conversione agricolo nel corso del periodo di osservazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 724/97 e ferma restando la possibilità di concessione di importi complementari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento;

considerando che, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 805/97, è necessario precisare il periodo ivi previsto all'articolo 3, paragrafo 1, in modo da vincolare l'aiuto alla produzione precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (2) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.