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REGOLAMENTO (CE) N. 821/97 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1997 relativo ai quantitativi supplementari di prodotti tessili da mettere a disposizione della Repubblica socialista del Vietnam

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/97 della Commissione2, in particolare l'articolo 8,

considerando che nel 1996 il Vietnam ha rilasciato, per determinate categorie di prodotti tessili, licenze di esportazione per quantitativi superiori ai livelli contingentali fissati per l'anno in questione ed è disposto a prendere le misure necessarie per tener conto di questi superamenti nella gestione delle sue esportazioni nel 1997;

considerando che, per determinate categorie di prodotti, sono state presentate alle autorità competenti della Comunità licenze di esportazione che indicavano importi superiori a quelli effettivamente autorizzati dalle autorità vietnamite al momento del rilascio, con conseguenti superamenti per queste categorie; che la Comunità e il Vietnam collaborano strettamente per determinare l'origine di queste differenze, che potrebbero essere dovute a pratiche fraudolente;

considerando che, nel caso di altre categorie di prodotti, i superamenti erano dovuti a problemi di comunicazione tra l'Ufficio centrale delle licenze e le sue antenne regionali;

considerando che, per tale motivo, alcuni importatori non possono ottenere licenze di importazioni per merci già spedite nella Comunità, che quindi rimangono bloccate nel porto di arrivo;

considerando che il Vietnam e la Comunità stanno facendo il possibile per instaurare un sistema di controllo tale da ridurre notevolmente il rischio che in futuro si verifichino altri superamenti;

considerando che i quantitativi in questione, rapportati al livello totale delle importazioni dei prodotti corrispondenti nella Comunità, non rischiano di provocare distorsioni del mercato in caso di immissione in libera pratica delle merci;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3030/93 autorizza la Commissione ad aprire, in circostanze particolari, possibilità supplementari di importazione;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I seguenti quantitativi saranno messi a disposizione per consentire l'immissione in libera pratica dei prodotti per i quali la Repubblica socialista del Vietnam ha rilasciato licenze di esportazione nel 1996:

>SPAZIO PER TABELLA>

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente