REGOLAMENTO (CE) N. 865/97 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1997 che fissa una tassa all'esportazione nel settore dei cereali
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione2, in particolare l'articolo 16,
considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 stabilisce che, se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di determinati prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie; che l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/964, stabilisce che, quando sussistano tali presupposti, può essere applicata una tassa all'esportazione, la quale può essere differenziata a seconda della destinazione;
considerando che i prezzi del frumento tenero e del frumento duro sul mercato mondiale hanno raggiunto il livello dei corrispondenti prezzi comunitari e presentano una tendenza al rialzo; che questa circostanza può favorire un'eccessiva corrente di esportazione di frumento tenero, farine di frumento tenero e di spelta e farine di frumento segalato, semole e semolini di frumento tenero e di spelta, così come di frumento duro, farine di frumento duro e di semole e semolini di frumento duro fuori della Comunità; che si è quindi deciso di fissare una tassa all'esportazione per tali prodotti di livello tale da evitare turbative sul mercato comunitario;
considerando che si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 120/895 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/966, in particolare l'articolo 3;
considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La tassa all'esportazione menzionata all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95, è fissata al livello indicato nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione