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REGOLAMENTO (CE) N. 965/97 DEL CONSIGLIO del 26 maggio 1997 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni pesci vivi originari della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica ceca1 e tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca2, firmati rispettivamente il 22 settembre 1994 e il 28 ottobre 1994, relativi ad alcuni pesci, hanno completato gli accordi europei con i due paesi, prevedendo tra l'altro contingenti tariffari a dazio nullo per trote e carpe vive;

considerando che, in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, il Consiglio ha deciso che occorre tener conto del regime preferenziale finora applicato alle esportazioni di 150 tonnellate di trote vive originarie della Repubblica slovacca e 310 tonnellate di carpe vive originarie della Repubblica ceca verso i tre nuovi Stati membri; che esso ha accettato al tempo stesso di prorogare gli accordi in forma di scambio di lettere mediante la fusione dei quantitativi da essi previsti con quelli legati all'ampliamento;

considerando che tali misure tariffarie saranno inserite in protocolli aggiuntivi agli accordi europei con la Repubblica slovacca e con la Repubblica ceca; che in attesa dell'entrata in vigore di tali protocolli occorre applicare le concessioni su base autonoma; che occorre pertanto aprire contingenti tariffari per i prodotti in questione dal 1° gennaio 1997, fino all'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino al esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti tariffari autonomi; che nulla vieta, tuttavia, che per garantire l'efficienza della gestione comune di tali contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter sorvegliare, in particolare, lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti che figurano in allegato, originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari annuali indicati a lato di ciascuno di essi.

Art. 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può adottare qualsiasi misura amministrativa utile ai fini di una gestione efficace.

Art. 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica contenente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica della Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono concessi dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo consenta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, li versa, non appena possibile, nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Art. 4

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consenta il saldo dei volumi contingentali.

Art. 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1997. Per il Consiglio Il Presidente W. SORGDRAGER