REGOLAMENTO (CE) N. 996/97 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1997 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,
considerando che, per i pezzi congelati della specie bovina di cui al codice NC 0206 29 91, la Comunità si è impegnata, in virtù della lista CXL ad aprire un contingente tariffario di un volume annuale di 1 500 tonnellate; che è necessario aprire tale contingente a titolo pluriennale per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° luglio e adottare le relative modalità di applicazione;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/973, ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/975, ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione;
considerando che, per una efficiente gestione delle importazioni di carni originarie e provenienti dall'Argentina, tale paese deve rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità di impiego;
considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente situato in Argentina; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per il buon funzionamento del regime;
considerando che, per garantire una corretta gestione delle importazioni dei pezzi detti «hampes» congelati originari e provenienti dall'Argentina, è opportuno disporre, se del caso, che il rilascio dei titoli d'importazione sia subordinato ad una verifica, segnatamente per quanto riguarda le indicazioni riportate sui certificati di autenticità;
considerando che per gli altri paesi è opportuno gestire il contingente soltanto sulla base dei titoli di importazione comunitari, pur derogando, per taluni aspetti specifici, alle disposizioni vigenti in materia;
considerando che, come l'esperienza dimostra, non sempre gli importatori comunicano alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito del contingente interessato; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione a garanzia del rispetto dell'obbligo di tale comunicazione;
considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettono alcune informazioni sulle importazioni di cui trattasi;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Un contingente tariffario d’importazione comunitario di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 02062991 è aperto ogni anno per un volume annuale di 1500 tonnellate per periodi dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo, di seguito il «periodo contingentale».
Il contingente reca il numero d'ordine 09.4020.
2. Per il contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale comune «ad valorem» è fissato al 4 %.
3. Il quantitativo annuale del contingente è ripartito come segue:
a) 700 tonnellate originarie e provenienti dall'Argentina,
b) 800 tonnellate originarie e provenienti da altri paesi terzi.
4. Nell'ambito del contingente possono essere importate soltanto le «hampes» intere.
5. Ai fini del presente regolamento per «hampes congelate» si intendono le «hampes» che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, sono presentate congelate con una temperatura interna pari o inferiore a — 12°C.
6.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera a) del presente articolo, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione6 e del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione7.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.
Art. 2
1.
2. La domanda di titolo e il titolo recano:
a) nella casella 8 è indicato il paese d’origine e, per l’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì»;
b) alla sezione 20, perlomeno una delle diciture elencate all’allegato III.
3. In deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli di importazione sono validi fino al termine del periodo contingentale.
Art. 3
1.
Il certificato di autenticità che l'Argentina deve rilasciare viene redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, ed è composto di un originale e di almeno una copia.
Il formulario ha un formato di circa 210 mm × 297 mm. La carta da utilizzare ha un peso minimo di 40g/m2.
2. Il formulario viene stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale dell'Argentina.
3. Ogni certificato di autenticità viene individualizzato con un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'allegato II (in prosieguo: «l'organismo emittente»). Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.
4. L'originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.
Art. 4
1. Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato I, dall'organismo emittente.
2.
Il certificato di autenticità è regolarmente vistato quando indica il luogo e la data di emissione, reca il timbro dell'organismo emittente ed è sottoscritto da chi ne ha i relativi poteri.
Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.
Art. 5
1.
Il certificato di autenticità è valido per un periodo di tre mesi dalla data del rilascio.
Tuttavia il certificato non può essere presentato all'autorità nazionale competente dopo il 30 giugno successivo alla data del rilascio.
2.
L'originale del certificato di autenticità, compilato conformemente alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, viene presentato, corredato di una copia, all'autorità nazionale competente contestualmente alla domanda del primo titolo d'importazione attinente al certificato di autenticità.
Nei limiti del quantitativo in esso indicato, un certificato di autenticità può essere utilizzato per il rilascio di più titoli d'importazione. In tal caso l'autorità nazionale competente vista il certificato di autenticità per quanto concerne il livello d'imputazione.
L'autorità nazionale competente può rilasciare il titolo d'importazione soltanto dopo essersi accertata che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono a quelle ricevute dalla Commissione nelle relative comunicazioni settimanali. Il titolo viene allora rilasciato immediatamente.
3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2, quarto comma, in casi eccezionali e su domanda motivata del richiedente, l'autorità nazionale competente può emettere un titolo d'importazione sulla base del rispettivo certificato di autenticità prima di avere ottenuto le informazioni della Commissione. In tal caso la cauzione relativa al titolo d'importazione è fissata a 50 ECU/100 kg peso netto. Dopo aver ricevuto l'informazione relativa al titolo, gli Stati membri sostituiscono detta cauzione con quella di 12 ECU/100 kg peso netto.
Art. 6
1. L'organismo emittente deve:
a) essere riconosciuto come tale dall'Argentina;
b) assumere l'obbligo di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
c) assumere l'obbligo di fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile ai fini della valutazione delle indicazioni contenute nei certificati di autenticità.
2. Nel caso di cessato riconoscimento dell'organismo emittente, d'inadempimento di uno degli obblighi da esso assunti oppure di designazione di un nuovo organismo emittente, l'allegato II viene riveduto dalla Commissione.
Art. 7
Per poter fruire del regime di importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), la domanda di titolo presentata dal richiedente può vertere su 80 tonnellate al massimo.
Art. 8
1. La domanda di titolo di cui all’articolo 7 può essere presentata soltanto nei primi dieci giorni del periodo contingentale.
2. Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese d’origine.
3. I titoli di importazione vengono rilasciati a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo per le notifiche di cui al paragrafo 2.
4.