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REGOLAMENTO (CE) N. 1059/97 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1997 che adegua il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per alcuni tipi di pesca

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie1, in particolare l'articolo 4, secondo trattino,

considerando che l'articolo 4, secondo trattino del regolamento (CE) n. 2027/95 prevede che la Commissione adotti, su richiesta di uno Stato membro, le misure appropriate affinché tale Stato membro possa sfruttare i propri contingenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie2;

considerando che i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di adeguare il livello massimo annuo dello sforzo di pesca concesso ai propri battelli per alcuni contingenti che sono stati assegnati a tale Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 390/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/974;

considerando che il regolamento deve entrare immediatamente in vigore perché i Paesi Bassi possano utilizzare la loro quota di cattura;

considerando che le misure adottate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il livello massimo annuo dello sforzo di pesca del Regno dei Paesi Bassi per la cattura di specie demersali con attrezzi mobili, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2027/95, è adeguato come stabilito nell'allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 9 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1997. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione