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REGOLAMENTO (CE) N. 1063/97 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1997 che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli1, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore degli ortofrutticoli2, dispone all'articolo 2 che vengano stabiliti i livelli limite e i relativi periodi di applicazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura3 stabilisce i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali a taluni ortofrutticoli; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo i periodi di applicazione dei dazi possono essere fissati in funzione delle caratteristiche dei prodotti deperibili e stagionali;

considerando che, in applicazione dei criteri succitati, occorre fissare i volumi limite al livello indicato nell'allegato del presente regolamento per i relativi periodi;

considerando che i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori e le ciliegie sono già stati fissati, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 2351/96 della Commissione4 e dal regolamento (CE) n. 905/975;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1555/96 sono fissati, per la campagna 1997/1998, nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione