REGOLAMENTO (CE) N. 1090/97 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2144/96 relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per taluni formaggi da esportare nel 1997 negli Stati Uniti nel quadro del regime del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/972, in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 3,
considerando che a norma dell'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95 le domande di titoli di esportazione nel quadro di tale articolo devono essere accompagnate da un attestato dell'importatore designato secondo cui egli ha diritto, conformemente alle norme vigenti negli Stati Uniti, al rilascio di un titolo di importazione per i prodotti richiesti; che dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 2144/96 della Commissione3, modificato dal regolamento (CE) n. 2362/964, è stato appurato che alcuni degli importatori designati non possedevano i requisiti necessari per l'ammissibilità; che è opportuno ridistribuire i quantitativi relativi alle suddette domande tra gli operatori interessati che abbiano ricevuto titoli provvisori per le stesse categorie di formaggio; che è quindi opportuno modificare a tal fine l'allegato del regolamento (CE) n. 2144/96, prevedendo l'efficacia retroattiva di tali modifiche a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nella colonna 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2144/96, il coefficiente di assegnazione «0,15625» è sostituito da «0,29895».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dall'8 novembre 1996.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione