REGOLAMENTO (CE) N. 1114/97 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 1997 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone e che abroga le misure antidumping nei confronti di tali importazioni
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione dopo aver sentito il Comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO1 Nel giugno 1994, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici (qui di seguito denominati «piste esterne») originari del Giappone, istituito dal regolamento (CEE) n. 55/93 del Consiglio2. La richiesta è stata presentata dalla Federazione delle Associazioni europee dell'industria dei cuscinetti (FEBMA) per conto dei produttori comunitari la cui produzione complessiva costituiva una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di piste esterne.
Nella richiesta si asseriva che le misure antidumping in vigore non erano o non erano più sufficienti a controbilanciare il pregiudizio causato dal dumping, giacché tanto il dumping quanto il conseguente pregiudizio sarebbero aumentati.
Considerando che ci fossero sufficienti elementi di prova per giustificare l'avvio di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 14, del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea3, il 20 ottobre 1994 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di una procedura di riesame della misura antidumping applicabile alle importazioni di piste esterne, originari del Giappone4.
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori comunitari, gli importatori, i produttori e gli esportatori giapponesi notoriamente interessati e i rappresentanti del Giappone e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite.
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni.
Il periodo dell'inchiesta per il presente procedimento ai fini della determinazione dell'eventuale esistenza del dumping e della sottoquotazione, era compreso tra il 1° ottobre 1993 e il 30 giugno 1994. Per l'analisi dei fattori presi in considerazione ai fini dell'accertamento dell'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni in questione, è stato scelto il periodo dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1994. Affinché i dati relativi al periodo dell'inchiesta fossero comparabili a quelli relativi ai precedenti anni di calendario, è stata fatta un'estrapolazione a dodici mesi. Dato che l'attuale riesame intermedio è stato avviato prima dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia e che quindi il periodo dell'inchiesta è terminato prima dell'adesione, l'inchiesta sul pregiudizio si basa su un'analisi di fatti riguardanti la Comunità dei dodici.
L'inchiesta ha superato il periodo normalmente previsto a causa della complessità dell'accertamento del pregiudizio e degli aspetti inerenti alla causalità, poiché i tipi di prodotti soggetti all'inchiesta erano molto numerosi e differenziati.
Il denunziante, FEBMA, ha presentato la domanda di riesame intermedio per conto dei seguenti produttori:
- FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA (Germania);
- SKF GmbH (Germania);
- SKF Industrie SpA (Italia);
- SKF Española SA (Spagna);
- Timken France (Francia);
- British Timken (Regno Unito); e - Société Nouvelle de Roulements (Francia).
Nel periodo dell'inchiesta, le seguenti società hanno esportato piste esterne originarie del Giappone nella Comunità:
- Koyo Seiko Co. Ltd (Osaka); e - NTN Corporation (Osaka).
Entrambe le società hanno cooperato all'inchiesta rispondendo al questionario della Commissione, e i servizi della Commissione hanno proceduto a verifiche in loco presso le loro sedi.
Nessun importatore non collegato ha cooperato con la Commissione alla presente inchiesta.
Numerosi utilizzatori finali hanno infine presentato le proprie osservazioni, delle quali si è tenuto conto quando sostenute da elementi di prova.
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (13) I prodotti in oggetto sono gli anelli esterni di cuscinetti a rulli conici, che sono uno dei componenti dei cuscinetti a rulli conici.
In Giappone e nella Comunità, le piste esterne sono vendute principalmente a due categorie di clienti, gli utilizzatori industriali e i distributori.
Va sottolineato che i cuscinetti a rulli conici completi comprendono i seguenti elementi: 1) un anello interno, in forma di cono, dello stesso materiale dell'anello esterno (l'anello interno ed esterno sono spesso ottenuti per stampaggio dallo stesso prezzo); 2) rulli conici antifrizione, montati sull'anello interno, che permettono il movimento di quest'ultimo rispetto all'anello esterno; 3) una gabbia, che trattiene i rulli sull'anello interno; e 4) un anello esterno che costituisce il controcono in cui è assemblato il cono (formato da anello interno, rulli e gabbia) per ottenere un cuscinetto a rulli conici completo.
Nell'ambito della presente inchiesta, la FEBMA e alcuni produttori giapponesi hanno presentato le proprie argomentazioni chiedendo alla Commissione di considerare i cuscinetti a rulli conici completi e le piste esterne come un unico prodotto, unificando in tal modo l'inchiesta in corso nel presente procedimento con il riesame concomitante delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cuscinetti a rulli conici completi originari del Giappone (5).
Le suddette parti interessate hanno affermato che le piste esterne, come i coni (questi ultimi rientrano nel procedimento relativo ai cuscinetti a rulli conici completi) sono soltanto un componente del prodotto finito e vengono vendute separatamente soltanto quando fornite con gli altri componenti dei cuscinetti a rulli conici per essere assemblata in cuscinetti a rulli conici completi presso gli stabilimenti del cliente finale.
Tuttavia, in conformità delle conclusioni del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (6), si ritiene che i cuscinetti a rulli conici e le piste esterne siano prodotti distinti, ciascuno dei quali può essere legittimamente soggetto a un procedimento antidumping separato.
È stato accertato che le piste esterne prodotte in Giappone, vendute sul mercato interno ed esportate nella Comunità e quelle prodotte dall'industria comunitaria e vendute sul mercato comunitario sono simili riguardo alle caratteristiche fisiche e alle applicazioni. Esse devono quindi essere considerate prodotti simili in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96.
C. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA (20) Una società giapponese ha prodotto cuscinetti a rulli conici e relativi componenti, comprese piste esterne, nella Comunità, durante il periodo preso in considerazione. La società non è stata considerata tuttavia parte dell'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 384/96. Tale decisione è stata considerata giustificata dal fatto che la società è collegata ad un esportatore giapponese del prodotto oggetto dell'inchiesta. La società vende tutta la sua produzione alle filiali incaricate delle vendite situate nella Comunità, anch'esse collegate all'esportatore giapponese, e che vendono piste esterne importate di origine giapponese. Si ritiene che in tali circostanze la società produttrice situata nella Comunità potrebbe quindi beneficiare di pratiche commerciali sleali. Non si è ritenuto pertanto che il produttore si comportasse come un normale produttore comunitario ma che fosse piuttosto una fonte complementare di forniture per un esportatore accusato di praticare il dumping.
Uno dei produttori comunitari di cui al punto 8 non ha risposto al questionario della Commissione entro il termine fissato. In considerazione dell'omessa collaborazione, detta società è stata esclusa dalla definizione di industria comunitaria per l'accertamento del pregiudizio nell'ambito della presente inchiesta. Per gli altri aspetti esaminati, pertanto, per industria comunitaria si intende il complesso dei produttori comunitari che hanno collaborato e hanno sostenuto la denuncia e la cui produzione complessiva di piste esterne costituisce una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 384/96.
D. PREGIUDIZIO (22) Dato che il prodotto oggetto del presente riesame è un componente di cuscinetti a rulli conici, la maggior parte dei produttori comunitari potevano, in alcuni casi, non distinguere nei propri conti interni, tra i dati relativi ai cuscinetti a rulli conici completi e quelli riguardanti le piste esterne. È stato considerato opportuno ricorrere quindi, ove necessario, all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 384/96 che sancisce che «se non è possibile individuare separatamente [la produzione, le vendite e i profitti del prodotto in esame], gli effetti di importazioni oggetto di dumping sono valutati in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni».
Nell'ambito del presente riesame, il gruppo di prodotti più ristretto possibile per il quale i produttori comunitari hanno potuto fornire le necessarie informazioni in merito ai fattori suddetti è quello dei cuscinetti a rulli conici completi. L'applicazione, nell'analisi seguente, del suddetto principio di valutazione è stata chiaramente indicata in ogni occasione.
Come nell'inchiesta iniziale, non sono inoltre disponibili statistiche ufficiali precise poiché la voce della nomenclatura combinata alla quale sono classificate le piste esterne comprende anche altri prodotti. L'analisi del pregiudizio poggia quindi sui dati forniti dai produttori comunitari e dagli esportatori giapponesi e su stime basate sulle informazioni presentate dalle parti interessate.
Consumo comunitario (25) Si valuta che tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta il consumo di piste esterne nella Comunità (dei dodici) sia diminuito del 4,2 %. Questa contrazione del consumo è dovuta all'evoluzione generale di ciclo economico sul mercato delle piste esterne, il cui volume varia secondo il livello generale di attività degli utilizzatori.
Volume, vendite e quota di mercato delle importazioni (26) Si ritiene che in questo caso specifico soltanto le vendite di piste esterne giapponesi ad acquirenti indipendenti sul mercato aperto, ossia le vendite di piste esterne immesse come tali in libera pratica nella Comunità, siano rilevanti per la determinazione del pregiudizio poiché soltanto di vendite competono direttamente con quelle dell'industria comunitaria.
Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta le vendite di piste esterne importate originarie del Giappone ad acquirenti indipendenti nella Comunità (espresse in unità) sono diminuite del 35 %. In linea con questo calo delle vendite e contrariamente alle asserzioni dell'industria comunitaria, la conseguente quota di mercato delle importazioni in esame è scesa costantemente dal 6,6 % del 1991 al 4,5 % del periodo dell'inchiesta.
Prezzi delle importazioni (28) I prezzi applicati dai produttori giapponesi sono stati confrontati con i prezzi applicati a tipi di prodotti identici dai produttori comunitari che potevano fornire, per ogni operazione, dati relativi alle piste esterne vendute separatamente da ciascun canale di vendita nei quattro principali Stati membri (Germania, Regno Unito, Francia e Italia sono stati considerati rappresentativi della situazione nella Comunità nel suo insieme alla luce del volume delle vendite in essi effettuate). Da tale confronto è risultata una sottoquotazione dei prezzi da parte dei produttori giapponesi nel periodo dell'inchiesta.
Da tale analisi non si possono tuttavia trarre conclusioni pertinenti poiché le società giapponesi interessate vendono soltanto un numero limitato di tipi di prodotto identici o direttamente confrontabili con quelli fabbricati dai produttori comunitari in quantità tali da rendere significativo un confronto con i produttori europei. In tali circostanze, non sono stati stabiliti margini individuali di sottoquotazione dei prezzi per ciascuna società coinvolta.
Situazione dell'industria comunitaria Vendite e quote di mercato (30) La quantità di piste esterne fabbricate e vendute nella Comunità dall'industria comunitaria (espressa in unità) è scesa del 16,5 % nel periodo in esame. Nello stesso periodo, la corrispondente quota di mercato dell'industria comunitaria è passata dall'84 % del 1991 al 74 % circa alla fine del periodo dell'inchiesta.
La quota di mercato delle piste esterne importate, vendute separatamente, fabbricate da produttori comunitari in imprese stabilite da lungo tempo al di fuori della Comunità dei dodici (in Austria e negli Stati Uniti) è aumentata dal 3,6 % al 7,3 %. Inoltre, la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è aumentata dal 5,5 % del 1991 all'11,8 % del periodo dell'inchiesta.
Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti (32) Per le stesse ragioni indicate ai punti 21 e 22, l'analisi dell'evoluzione della produzione, della capacità e dell'utilizzazione degli impianti si basa su dati relativi a cuscinetti a rulli conici completi.
Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, la produzione dell'industria comunitaria è scesa del 10,8 %.
Nello stesso periodo, la capacità dell'industria comunitaria è diminuita del 9,3 % e il coefficiente di utilizzazione degli impianti è sceso dall'88,8 % all'86,6 %.
Prezzi e redditività (35) È stata esaminata l'evoluzione dei prezzi nella Comunità, tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta, delle piste esterne vendute separatamente dai produttori comunitari. Alla luce dell'argomentazione dei produttori comunitari in base alla quale la politica dei prezzi giapponesi incideva sui prezzi applicati dai produttori comunitari, a prescindere dal fatto che i tipi venduti dai produttori giapponesi fossero o meno identici a quelli venduti dai produttori comunitari, l'analisi dell'evoluzione dei prezzi applicati dai produttori comunitari è stata estesa a tutti i tipi di prodotti venduti da tali produttori durante il periodo dell'inchiesta e non soltanto ai tipi considerati identici a quelli venduti dai produttori giapponesi.
L'analisi è stata effettuata per i prezzi applicati dai produttori comunitari (tutti i canali di vendita) in Germania, nel Regno Unito, in Francia e in Italia. Dall'esame è risultato che i prezzi applicati nella Comunità alle piste esterne sono rimasti stabili nel periodo dell'inchiesta. I prezzi dei tipi di prodotto venduti dall'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta, sulla base di una media ponderata (comprensiva dei prezzi applicati da tutti i produttori comunitari alle vendite a tutte le categorie di acquirenti), sono infatti aumentati dell'1,88 %.
A questo proposito, va sottolineato che effettivamente l'utile sulle vendite dei produttori comunitari per quanto riguarda i cuscinetti a rulli conici completi durante il periodo in esame ha subito perdite dell'11 % circa nel 1991 e del 17 % circa nel 1993. Tra il 1993 e la fine del periodo dell'inchiesta, le perdite dell'industria comunitaria sono tuttavia diminuite, assestandosi intorno al 7 % e dimostrando così una certa ripresa.
Occupazione (38) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, l'occupazione nell'industria comunitaria per quanto riguarda la produzione di cuscinetti a rulli conici completi è diminuita del 27,4 %.
Conclusioni in materia di pregiudizio (39) Alla luce dei risultati dell'esame, è stato concluso che, durante il periodo in esame, l'industria comunitaria ha incontrato alcune difficoltà ma ha migliorato la propria situazione finanziaria.
E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO (40) In conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione ha pertanto esaminato se i volumi e i prezzi delle importazioni in questione fossero la causa delle difficoltà dell'industria comunitaria e se la portata di tale incidenza potesse essere considerata grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del suddetto regolamento. Nel corso dell'inchiesta è stato verificato che l'impatto di altri fattori sull'industria comunitaria non fosse attribuito alle importazioni in questione.
Le importazioni dal Giappone e le loro quote di mercato nella Comunità hanno continuato a diminuire durante il periodo preso in esame per la determinazione del pregiudizio. Comunque, il calo della quota di mercato dell'industria comunitaria è più che compensato dal tasso di crescita della quota di mercato delle importazioni proprie dei produttori comunitari da paesi in cui hanno imprese stabilite da lungo tempo, nonché delle importazioni da altri paesi terzi.
Per quanto riguarda i prezzi, l'industria comunitaria ha affermato che la sottoquotazione dei prezzi o l'offerta di prezzi più bassi da parte degli esportatori giapponesi ha esercitato una pressione sui prezzi che ha obbligato i produttori comunitari di piste esterne ad allineare i propri prezzi a quelli giapponesi per difendere la propria quota di mercato, con gravi oneri finanziari. Si ritiene che l'esame dell'evoluzione dei prezzi applicati dai produttori comunitari confuti le conclusioni presentate dai produttori comunitari in base a cui le importazioni avrebbero provocato una depressione dei prezzi o obbligato i produttori comunitari ad applicare prezzi eccessivamente bassi durante il periodo in esame, con effetti gravi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96. L'industria comunitaria ha poi affermato di non aver potuto aumentare i propri prezzi a causa della sottoquotazione dei prezzi da parte dei Giapponesi, soprattutto per quanto riguarda i principali clienti. Si ritiene che se l'industria comunitaria fosse stata costretta ad applicare prezzi eccessivamente bassi per salvaguardare i volumi di vendita e le quote di mercato, risultato che ha in gran parte ottenuto, sarebbero state subite perdite finanziarie ancora più gravi. I risultati dell'inchiesta hanno invece dimostrato il contrario. Le affermazioni dell'industria comunitaria in base alle quali i prezzi avrebbero subito una depressione o sarebbero stati mantenuti a un livello eccessivamente basso in misura sostanziale, non sono comprovate particolarmente in considerazione della recessione in corso nel periodo in questione. Non è stata individuata alcuna depressione dei prezzi e l'aumento dei prezzi riscontrato copre una percentuale notevole degli aumenti generali dei costi registrati nell'industria.
Per quanto riguarda la riduzione della capacità, l'industria comunitaria ha affermato di essere stata costretta a ridurre la propria capacità e gli investimenti nel periodo di riferimento al fine di far scendere il punto di equilibrio e di ridurre le perdite. In tali circostanze i produttori comunitari non hanno potuto soddisfare le richieste dei clienti durante il 1995, periodo successivo all'inchiesta ma durante il quale è aumentato il consumo di piste esterne. I produttori comunitari affermano che, per poter investire in nuove strutture produttive, dovrebbero realizzare un utile sulle vendite superiore a quello registrato nel corso dell'inchiesta.
Mentre, di norma, non è possibile tener conto delle informazioni relative ad un periodo successivo all'inchiesta, si riconosce che nel 1995 la domanda di cuscinetti a rulli conici completi e dei relativi componenti ha registrato un'espansione. Per la stessa ragione, l'industria comunitaria ha pubblicato risultati eccellenti (anche finanziari) per il 1995. Si riconosce che, durante il medesimo anno, le forniture provenienti dalle imprese dei produttori comunitari situate nella Comunità hanno subito un calo. Si ritiene tuttavia che la riduzione dei costi rientri nella normale gestione dell'attività imprenditoriale, tanto più quando l'industria attraversa una fase di recessione economica. D'altra parte, in una fase di espansione del mercato, è normale che un'industria decida di aumentare la capacità ricorrendo a normali risorse finanziarie. La riduzione della capacità non dovrebbe quindi essere attribuita alle importazioni in questione, tanto più che il volume di tali importazioni è diminuito in misura maggiore della contrazione della capacità dell'industria comunitaria. La riduzione della capacità deve inoltre essere collegata all'apparente spostamento della produzione da parte dell'industria comunitaria ad imprese stabilite in paesi al di fuori della Comunità dei dodici.
Quanto al calo dell'occupazione, nel periodo in esame l'industria comunitaria ha realizzato spostamenti di capacità nell'ambito della struttura produttiva globale e ha avviato ampi programmi di ristrutturazione per migliorare la produttività generale, che hanno provocato il calo dell'occupazione e che non possono essere attribuiti alle importazioni in questione.
Conclusioni (46) Alla luce di tali fattori, si conclude che le importazioni in questione non hanno di per sé inciso negativamente sulla situazione dell'industria comunitaria e pertanto le affermazioni contenute nella richiesta di riesame intermedio presentata dall'industria comunitaria in base alle quali le misure in vigore sarebbero insufficienti per controbilanciare il maggiore pregiudizio non vengono accolte. La situazione precaria dell'industria comunitaria sarebbe dovuta piuttosto ad altri fattori quali le importazioni da altri paesi terzi e la recessione che ha caratterizzato il periodo dell'inchiesta. La misura in esame ha quindi sortito l'effetto auspicato, ossia ridurre l'impatto delle importazioni in questione al di sotto del livello di pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio.
Si tratta di stabilire se l'abrogazione di tale misura possa capovolgere la situazione.
F. PROBABILI EFFETTI DELL'ABROGAZIONE DELLE MISURE IN VIGORE (48) Come si è dimostrato, dall'esame dei fatti emerge che le misure in oggetto hanno diminuito il pregiudizio grave delle importazioni in questione al di sotto del livello di cui all'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96.
L'industria comunitaria ha affermato che se la misura attualmente in vigore venisse abrogata, è probabile che il pregiudizio grave causato dalle importazioni in questione si ripeterebbe.
Si ritiene improbabile che l'abrogazione della misura antidumping in esame possa creare una situazione in cui le importazioni in questione comporterebbero nuovamente un pregiudizio grave. Tale posizione poggia su un'analisi della tendenza delle quote di mercato giapponesi, sulla mancanza di effetti sostanziali di queste sulla determinazione dei prezzi dei produttori comunitari e sull'aumento significativo delle importazioni da fonti diverse dal Giappone, comprese quelle provenienti da imprese collegate ai produttori comunitari.
A questo proposito, vanno messi in evidenza altri elementi quali l'elevata quota di mercato dell'industria comunitaria, il fatto che le sue vendite sono, in larga misura, disciplinate da contratti a lungo termine con utilizzatori industriali, nonché il fatto che l'industria comunitaria costituisce e ha sempre costituito una fonte di approvvigionamento sicura per gli utilizzatori industriali comunitari grazie alla vicinanza e all'alto livello qualitativo e di servizi.
Statistiche ufficiali dimostrano inoltre che la capacità produttiva del Giappone per quanto riguarda i cuscinetti è rimasta stabile dal 1990 al 1994 ed è successivamente aumentata contemporaneamente alla ripresa della domanda a livello mondiale. Tuttavia, da un'analisi delle esportazioni del Giappone verso paesi diversi dagli Stati membri della Comunità, emerge che il paese non dispone di una capacità sufficiente per produrre quantità notevolmente maggiori da esportare nella Comunità.
Va infine sottolineato che l'esame della situazione dell'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta sopra descritta indica una certa ripresa del mercato per i cuscinetti a rulli conici e i loro componenti. Tale evoluzione è stata sostenuta ed è ulteriormente migliorata dopo il periodo dell'inchiesta, come emerge dai risultati generali dei principali produttori comunitari pubblicati per il 1995. Non si ritiene probabile che tale situazione possa cambiare in seguito alla scadenza delle misure in vigore, giacché l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione dei produttori comunitari non costituisce un pregiudizio grave, come si è dimostrato.
G. DUMPING (54) Alla luce delle conclusioni suesposte, non si è ritenuto necessario esaminare se le importazioni in questione fossero oggetto di dumping, poiché l'eventuale determinazione dell'esistenza del dumping non avrebbe avuto alcuna attinenza con l'esame effettuato e quindi non avrebbe giustificato la modifica delle conclusioni.
H. CONCLUSIONE (55) Alla luce di tali risultati, il riesame delle misure antidumping vigenti applicabili alle importazioni di piste esterne originarie del Giappone giunge alla conclusione che il procedimento antidumping riguardante tali importazioni dovrebbe essere chiuso e che le misure antidumping in vigore dovrebbero essere abrogate.
La Commissione ha informato delle risultanze tutte le parti interessate, compresa l'industria comunitaria. Dopo essere stati informati dalla Commissione dei fatti, delle risultanze e delle conclusioni pertinenti, i rappresentanti dell'industria comunitaria hanno presentato, oralmente e per iscritto, nuove osservazioni sull'incidenza delle importazioni giapponesi in questione sull'industria comunitaria hanno presentato, oralmente e per iscritto, nuove osservazioni sull'incidenza delle importazioni giapponesi in questione sull'industria comunitaria. Dopo un esame di tale osservazione, si ritiene tuttavia che esse non giustifichino la modifica delle conclusioni sopra esposte. Alcuni Stati membri hanno mosso obiezioni a questo proposito,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici classificati nel codice NC ex 8482 99 00 originari del Giappone e sono abrogate le misure antidumping applicate a tali importazioni istituite dal regolamento (CEE) n. 55/93.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1997. Per il Consiglio Il presidente A. JORRITSMA-LEBBINK (5) Decisione 92/27/CE della Commissione, del 3 dicembre 1996, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone (GU n. L 10 del 14. 1. 1997, pag. 34). (6) Causa T-166/94 Koyo Seiko Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea. Sentenza del 14 luglio 1995 (Racc. 1995, pag. II-2129).